Corte costituzionale
Sentenza n. 333/1995
Corte cost., sent. 20 luglio 1995, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 333/1995
- Data di deposito
- 20 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:333
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 2, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 71, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- legge n. 491 del 4 dicembre 1993
- decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994
- art. 2, comma 7, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 12, legge n. 164 del 10 febbraio 1992
- art. 12, legge n. 400 del 28 agosto 1988
Massime
Massima n. 22473
Spetta allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini, poiche' la tutela di tale denominazione non puo' essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, anche in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio internazionale e della complessita' degli interessi connessi alla produzione e distribuzione dei vini pregiati, tali da escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale, come e' confermato dall'art. 71, primo comma, lett. d), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che lascia alla competenza statale la disciplina ed il controllo di qualita' nonche' la certificazione varietale dei prodotti agricoli. La competenza statale in detta materia non e' stata incisa dal generale riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola, operato, a seguito di referendum abrogativo, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, che, in sostituzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha istituito quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, poiche' essa riconosce una diretta responsabilita' statale in larghi settori, con particolare riferimento alla elaborazione delle politiche nazionali e comunitarie, ed inoltre prevede l'affidamento ad un servizio nazionale delle funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine e attestazione di specialita' relative ai prodotti agroalimentari. Pertanto, il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 - da qualificarsi come regolamento delegato in quanto emanato, in attuazione dell'art. 2, comma settimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - il quale reca una disciplina semplificatrice del procedimento per il riconoscimento di denominazione di <<origine controllata>> e di <<origine controllata e garantita>> dei vini, non e' lesivo delle competenze regionali nella materia dell'agricoltura. - V. S. n. 171/1971. red.: A. Franco
Massima n. 22474
La materia relativa al riconoscimento della denominazione di origine dei vini, pur essendo di esclusiva competenza statale, e' tuttavia connessa con l'esercizio delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni nella materia dell'agricoltura. Peraltro il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, recante una disciplina semplificatrice, mediante regolamento delegato, del procedimento per il riconoscimento di denominazione di <<origine controllata>> e di <<origine controllata e garantita>> dei vini, non e' lesivo delle competenze regionali nella materia dell'agricoltura, sotto il profilo della violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, che implica la necessaria previsione di momenti di cooperazione tra Stato e regioni in caso di connessione di potesta' statali con materie di competenza regionale. La nuova disciplina, infatti, comporta un ampliamento, e non gia' un ridimensionamento, della partecipazione regionale al procedimento in questione, sia nella fase di iniziativa sia in quella decisoria, perche' attribuisce anche alle regioni ed alle province autonome la legittimazione a presentare la domanda di riconoscimento; eleva da tre a sei i componenti del comitato abilitato a decidere sulle richieste di riconoscimento, designati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome; e soprattutto riconosce il diritto di voto al rappresentante della regione interessata, ammesso a partecipare alle riunioni del detto comitato. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco
Massima n. 22475
La materia relativa al riconoscimento della denominazione di origine dei vini e' di esclusiva competenza statale. Pertanto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, recante una disciplina semplificatrice, mediante regolamento delegato, del procedimento diretto a tale riconoscimento, non doveva essere adottato sulla base della previa audizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, prevista dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esso, infatti, e' stato emanato non ai sensi di quest'ultima disposizione, bensi' in attuazione dell'art. 2, comma settimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quadro della semplificazione ed accelerazione di una serie di procedimenti amministrativi, elencati nella legge stessa, da disciplinare con regolamenti governativi ex art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i quali non e' previsto l'esame da parte della predetta Conferenza, trattandosi di regolamenti delegati su materia di competenza statale. Ne' la consultazione della Conferenza era necessaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988, sia perche' non si tratta di materia trasferita o comunque rientrante nelle attribuzioni regionali, sia perche' quest'ultima disposizione prevede la consultazione per l'adozione di criteri generali relativi alle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto. - V. la precedente massima A, nonche' sent. n. 263/1992 sulla consultazione della Conferenza per i rapporti tra Stato e regioni. red.: A. Franco
Massima n. 22476
E' inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al regolamento delegato adottato con d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale omissione, infatti, non e', comunque, idonea di per se' a ledere la sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non puo' essere dedotta in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni. red.: A. Franco
Massima n. 22477
E' inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato fondato sul mancato adeguamento, da parte di un regolamento delegato, ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in quanto tale inosservanza non e' comunque idonea di per se' a ledere la sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non puo' essere dedotta in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni. red.: A. Franco
Massima n. 22478
I regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare le materie di diretta spettanza regionale, per la naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e regioni desumibile dall'art. 117 Cost. Solo in tali materie, quindi, e' ravvisabile una riserva di legge che impedisce l'abrogazione di disposizioni legislative da parte di un regolamento statale delegato. Pertanto, dal momento che la materia relativa al riconoscimento della denominazione di origine dei vini e' di esclusiva competenza statale, il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, recante una disciplina semplificatrice, mediante regolamento delegato, del procedimento diretto a tale riconoscimento, possiede legittimamente efficacia abrogativa di previgenti disposizioni legislative statali, poiche' si tratta di regolamento delegato autorizzato a disciplinare una specifica materia da una legge statale, con previsione di abrogazione delle norme vigenti, e poiche' non incide su materie di diretta spettanza regionale. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco
Massima n. 22479
I regolamenti governativi delegati, autorizzati da una apposita legge a disciplinare una specifica materia, con previsione di abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla entrata in vigore di quelle regolamentari, possono avere forza innovativa dell'ordine legislativo preesistente, purche' non si tratti di materia coperta da riserva assoluta di legge o di materia di diretta spettanza regionale. In tale ipotesi, l'effetto abrogante e' pur sempre riconducibile alla stessa fonte legislativa che autorizza la delegificazione. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini;
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze