Corte costituzionale

Sentenza n. 321/1995

Corte cost., sent. 13 luglio 1995, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
321/1995
Data di deposito
13 luglio 1995
Data di decisione
28 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:321

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973
  • art. 8, comma 1, legge n. 576 del 2 dicembre 1975
  • legge n. 823 del 19 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 22466

Secondo il costante indirizzo della Corte costituzionale, il giudice di rinvio puo' sollevare dubbi di costituzionalita' concernenti l'interpretazione normativa risultante dal <<principio di diritto>> enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma trovare ancora applicazione nella fase di rinvio. - V. S. n. 30/1990, nonche' S. nn. 58/1995, 257/1994, 130/1993, 2/1987, 345/1987, 21/1982, 11/1981 e 138/1977. red.: A. Franco

Massima n. 22467

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale si ha questione di mera interpretazione - in quanto tale inammissibile -, e non di costituzionalita', soltanto nei casi in cui il giudice rimettente non individua nella disposizione impugnata profili di contrasto con determinati parametri costituzionali o in quelli in cui, anche se formalmente li indica, in realta' chiede alla Corte di avallare determinate ipotesi interpretative senza sostanzialmente prospettare, riguardo alle interpretazioni assunte, dubbi di legittimita' costituzionale. - V. S. nn. 58/1995, 30/1990; O. n. 274/1991. red.: A. Franco

Massima n. 22468

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in cui esclude che i ruoli dell'imposta complementare costituiscano titolo per la riscossione nei confronti della moglie quando l'imposta stessa sia stata definita per condono dal marito ai sensi del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. Tale fattispecie, infatti, non puo' assimilarsi a quella del normale accertamento d'ufficio intestato al solo marito e divenuto definitivo, sicche' e' giustificata la diversita' di disciplina. Nel caso di accertamento definitivo, invero, la legge consente, per l'imposta complementare dovuta dal marito e comprensiva dei redditi della moglie, l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione anche nei confronti della moglie, cosi' estendendo a quest'ultima la soggettivita' passiva dell'imposta, ma nel contempo ammette la moglie ad impugnare il ruolo per dimostrare l'illegittimita' totale o parziale della pretesa tributaria. Nel caso di esaurimento del rapporto tributario per condono fiscale, invece, non e' piu' consentita alcuna contestazione del presupposto impositivo, per cui non puo' estendersi ad altri la soggettivita' passiva tributaria. Poiche' nel sistema anteriore al decumulo dei redditi familiari la moglie non era soggetto coobbligato del debito d'imposta, del quale rispondeva solo il marito, non e' poi conferente il richiamo all'art. 53 Cost., che si riferisce alla capacita' contributiva dei soggetti passivi dell'imposta, ma non di quelli che tale titolarita' non posseggono. red.: A. Franco

Massima n. 22469

Per capacita' contributiva s'intende la idoneita' del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta, e tale idoneita' deve porsi in relazione non gia' con la concreta capacita' di ciascun contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa e' collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria. - V. S. n. 45/1964. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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