Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1995

Corte cost., sent. 13 luglio 1995, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
319/1995
Data di deposito
13 luglio 1995
Data di decisione
28 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:319

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2491 del 29 novembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 22216

Come la Corte ha avuto piu' volte occasione di riconoscere, la legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. Legge Stralcio) richiede, quale vero e proprio presupposto legittimante l'esercizio della procedura espropriativa, che l'espropriazione sia effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio. E' inoltre principio costante della giurisprudenza costituzionale in materia quello per cui, ai suddetti effetti, nel contrasto tra le indicazioni catastali e la prova giuridica dell'acquisto del diritto di proprieta', deve prevalere quest'ultima. - V. S. nn. 8/1959, 57/1959, 21/1967 e 3/1987. red.: S.P.

Massima n. 22217

Come si e' accertato nel giudizio 'a quo', nell'espropriazione di terreni siti in Comune di Palagianello (Taranto) disposta, in favore dell'ERSAP, con d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, in base alla delega legislativa conferita al Governo con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), nei confronti di Ostuni Adriano, sono stati compresi dei fondi (corrispondenti alla particella 22 del foglio 17 del locale catasto) che, benche' catastalmente intestati all'Ostuni, erano di proprieta', per usucapione, di un terzo (Sig. Peruzzi). In questa parte, percio', il decreto presidenziale in questione, per la evidente esorbitanza dai limiti della delega, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. Con l'avvertenza che la pronuncia della Corte non travolge le restanti sue parti aventi autonoma efficacia. - V. massima precedente ed ivi richiami red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze