Corte costituzionale
Sentenza n. 319/1995
Corte cost., sent. 13 luglio 1995, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 319/1995
- Data di deposito
- 13 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:319
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2491 del 29 novembre 1952
Parametri
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 76, Costituzione
- art. 4, comma 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 77, Costituzione
- art. 4, comma 2, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Massime
Massima n. 22216
Come la Corte ha avuto piu' volte occasione di riconoscere, la legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. Legge Stralcio) richiede, quale vero e proprio presupposto legittimante l'esercizio della procedura espropriativa, che l'espropriazione sia effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio. E' inoltre principio costante della giurisprudenza costituzionale in materia quello per cui, ai suddetti effetti, nel contrasto tra le indicazioni catastali e la prova giuridica dell'acquisto del diritto di proprieta', deve prevalere quest'ultima. - V. S. nn. 8/1959, 57/1959, 21/1967 e 3/1987. red.: S.P.
Massima n. 22217
Come si e' accertato nel giudizio 'a quo', nell'espropriazione di terreni siti in Comune di Palagianello (Taranto) disposta, in favore dell'ERSAP, con d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, in base alla delega legislativa conferita al Governo con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), nei confronti di Ostuni Adriano, sono stati compresi dei fondi (corrispondenti alla particella 22 del foglio 17 del locale catasto) che, benche' catastalmente intestati all'Ostuni, erano di proprieta', per usucapione, di un terzo (Sig. Peruzzi). In questa parte, percio', il decreto presidenziale in questione, per la evidente esorbitanza dai limiti della delega, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. Con l'avvertenza che la pronuncia della Corte non travolge le restanti sue parti aventi autonoma efficacia. - V. massima precedente ed ivi richiami red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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