Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1995

Corte cost., sent. 12 luglio 1995, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
312/1995
Data di deposito
12 luglio 1995
Data di decisione
28 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953

Parametri

Massime

Massima n. 22208

Come la Corte ha costantemente affermato, la disciplina del procedimento amministrativo e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali non e' da ricomprendere quello del "giusto procedimento amministrativo", dato che la tutela delle situazioni soggettive e' comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24, primo comma, e 113 Cost. - V. S. nn. 210/1995 e 103/1993. red.: S.P.

Massima n. 22209

Non v'e' dubbio che sia il procedimento per l'iscrizione all'Albo dei ragionieri e periti commerciali - procedimento che si svolge, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1068 del 1953, presso il Consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente risiede - sia il procedimento, previsto dal quinto comma dello stesso articolo, cui da' luogo il ricorso gerarchico improprio, contro le deliberazioni del Consiglio di collegio, da parte dei soggetti ivi indicati (aspirante all'iscrizione e pubblico ministero) dinnanzi al Consiglio nazionale - ancorche' le deliberazioni di quest'ultimo possano essere successivamente sottoposte, dagli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 1068, al vaglio del Tribunale - hanno natura amministrativa. Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale non comporta violazione dell'art. 24 Cost. una disposizione della legge ordinaria che nella disciplina di un procedimento amministrativo non preveda il diritto di difesa, non puo' farsi richiamo a tale principio - che il diritto di difesa garantisce solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali - per contestare la legittimita' costituzionale del citato art. 32, quinto comma, nella parte in cui non prevede che contro le deliberazioni del Consiglio di collegio siano legittimati a ricorrere al Consiglio nazionale anche i professionisti gia' iscritti all'albo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 32, quinto comma, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068). - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze