Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1995
Corte cost., sent. 12 luglio 1995, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1995
- Data di deposito
- 12 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 22542
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 25 della legge (sulla previdenza integrativa ENASARCO) 2 febbraio 1973, n. 12, per la mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento degli scaglioni (da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni) cui va ragguagliata, in funzione di riequilibrio tra pensioni alte, medio-basse e minime, la riduzione, ivi prevista, con aliquote crescenti, del loro importo annuale, di fronte alla svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento di massimali ed aliquote contributive, va respinta, non avendo carattere pregiudiziale, la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa dell'ENASARCO in quanto, non esistendo nell'ordinamento un principio che valga ad assicurare in maniera diretta tale meccanismo, il risultato cui mira il giudice 'a quo' potrebbe essere raggiunto solo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate. Si tratta infatti di una obiezione che posta com'e' in ragione della (asserita) pluralita' dei rimedi finalizzati alla 'reductio ad legitimitatem' - che imporrebbe scelte consentite solo al legislatore - non potrebbe certo impedire alla Corte di pronunciarsi sul merito, venendo eventualmente in considerazione solo se, e dopo che, nelle relative valutazioni, la mancata previsione della correzione degli scaglioni dovesse riconoscersi contraria agli invocati parametri. red.: S.P.
Massima n. 22543
Nell'applicazione della riduzione dell'importo annuale delle pensioni integrative di vecchiaia da erogarsi agli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO, prevista dall'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12, quando la pensione - calcolata secondo i criteri stabiliti, con riferimento alle provvigioni percepite, dall'art. 10 della stessa legge - superi determinati livelli, fissati a scaglioni da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni, in misura progressivamente crescente (da un minimo del 10 per cento per le somme comprese tra L. 5 milioni e L. 6 milioni, fino ad un massimo del 20 per cento per le somme eccedenti L. 10 milioni), il progressivo affievolimento della funzione di riequilibrio - a cui la riduzione, in chiave di solidarieta', era originariamente ordinata - tra pensioni di maggiore e pensioni di minore e minima entita', verificatosi a causa della rilevante svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento dei massimali e delle aliquote contributive (ex d.P.R. n. 460 del 1978, d.P.R. n. 277 del 1983 ecc..), con la conseguente progressiva traslazione di un crescente numero di pensioni di vecchiaia medio-basse verso le aliquote piu' elevate, opera, indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento previdenziale, per tutti i soggetti beneficiari. E' percio' da escludersi - come gia' ritenuto dalla Corte in altro giudizio sulla questione - che la denunciata mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento dei suddetti scaglioni, dia luogo, sotto questo aspetto, ad una violazione del principio di eguaglianza sostanziale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12). - O. n. 366/1989. red.: S.P.
Massima n. 22544
Riguardo alla riduzione degli importi annuali delle pensioni integrative di vecchiaia da erogarsi agli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO, prevista dall'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12, quando la pensione - calcolata secondo i criteri stabiliti, con riferimento alle provvigioni percepite, dall'art. 10 della stessa legge - superi determinati livelli, fissati a scaglioni da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni, in misura progressivamente crescente (da un minimo del 10 per cento per le somme comprese tra L. 5 milioni e L. 6 milioni, fino ad un massimo del 20 per cento per le somme eccedenti L. 10 milioni), e' da escludersi che la mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento di detti scaglioni, di fronte al progressivo svilimento della funzione di riequilibrio - a cui la riduzione, in chiave di solidarieta', era originariamente ordinata - tra pensioni di maggiore e pensioni di minore e minima entita', verificatosi a causa della rilevante svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento dei massimali e delle aliquote contributive (ex d.P.R. n. 460 del 1978, d.P.R. n. 277 del 1983 ecc..), con la conseguente progressiva traslazione di un crescente numero di pensioni medio-basse verso le aliquote piu' elevate, dia luogo a violazione dei principi della effettivita' delle prestazioni previdenziali e della proporzionalita' delle stesse ai contributi versati, sanciti dagli artt. 38 e 3 Cost.. In un sistema di previdenza integrativa (quale quella gestita dall'ENASARCO) che garantisce comunque il trattamento minimo di pensione, non sussiste infatti - ne' puo' farsi discendere dagli evocati parametri - una necessita' costituzionale che il criterio di calcolo delle pensioni di vecchiaia sia apprezzabilmente differenziato in ragione dell'importo, piu' o meno elevato, delle stesse. E d'altra parte proprio la natura integrativa della previdenza in questione potrebbe giustificare un atteggiamento del legislatore - nella discrezionalita' che gli va riconosciuta in materia - di graduale abdicazione al meccanismo riequilibratore, piuttosto che di sua rivitalizzazione, tanto piu' che, dopo il riordino del settoriale sistema previdenziale 'de quo', operato dalla legge n. 12 del 1973, sono stati estesi (ex d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 28 febbraio 1978, n. 41) alle pensioni erogate dall'ENASARCO il trattamento minimo previsto dall'assicurazione generale obbligatoria e la stessa perequazione, introducendosi in tal modo una nuova tutela anche per le pensioni di importo piu' basso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12). - Su altra questione in materia di previdenza ENASARCO, gia' sollevata nei confronti dell'art. 10, legge n. 12 del 1973, v. S. n. 265/1992. Per argomenti a sostegno della non riferibilita' immediata a sistemi di previdenza integrativa, del precetto dell'art. 38 Cost. per cui vanno preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori, v. S. n. 78/1995. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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