Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1995

Corte cost., sent. 27 gennaio 1995, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1995
Data di deposito
27 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 174, comma 1, n.3, codice penale militare di pace
  • art. 174, comma 1, n. 3, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 21845

Contro quanto eccepito dall'Avvocatura di Stato, non puo' dirsi di mera interpretazione la questione sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 3 Cost., riguardo al reato di rivolta previsto dall'art. 174, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace - nell'ipotesi in cui risulti commesso "abbandonandosi ad eccessi" - sul presupposto che tale espressione non possa intendersi se non nel significato, assolutamente vago, di "atti di estrema indisciplina", inconciliabile con il principio di determinazione degli elementi della fattispecie penale e di conseguenza, per la diversita' delle interpretazioni a cui puo' dare adito, con il principio di parita' di trattamento. Non si puo' infatti negare che i giudici 'a quibus', avendo individuato con precisione sia una disposizione di legge ordinaria alla quale essi ritengono di conferire una non implausibile interpretazione, sia i parametri costituzionali in riferimento ai quali essi dubitano della legittimita' della stessa, abbiano formulato nelle ordinanze di rimessione una vera e propria questione di costituzionalita'. red. S.P.

Massima n. 21846

Come la Corte ha gia' piu' volte affermato, le norme penali possono contenere, senza con cio' violare il principio di legalita', descrizioni sommarie, elementi valutativi, espressioni meramente indicative di comuni esperienze o termini presi dal linguaggio comunemente usato, purche' siano comunque tali da permettere, attraverso l'ordinario processo di interpretazione, l'identificazione del bene tutelato dalle norme stesse. Peraltro, come anche si e' precisato, la determinatezza dell'indicazione legislativa del significato d'un termine (o d'una espressione) non puo' stabilirsi prescindendo dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della fattispecie e dalla relazione di quest'ultima con le ipotesi delittuose piu' prossime. - S. nn. 122/1993, 247/1989, 84/1984, 79/1982, 49/1980 e 27/1961. red.: S.P.

Massima n. 21847

Riguardo alla fattispecie del reato di rivolta di cui all'all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., realizzata attraverso eccessi, nella giurisprudenza penale militare, secondo i comuni criteri d'interpretazione delle norme giuridiche, il significato dell'espressione "abbandonandosi ad eccessi", riferita alle modalita' di comportamento della omissione o ritardo, da parte di militari, di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore, e' coerentemente individuato negli atti di intensa indisciplina concretanti una minacciosa pressione morale collettiva sulla volonta' del superiore: significato che distingue nettamente la fattispecie contestata sia da quella della rivolta, di cui allo stesso n. 3, realizzata con atti violenti, la quale comporta atti diretti a sopraffare con la forza la volonta' del superiore, sia dalla fattispecie dell'ammutinamento regolata nel n. 1 dell'art. 175 c.p.m.p., la quale consiste meramente nel rifiuto, nell'omissione o nel ritardo di obbedire a un ordine del superiore da parte di militari riuniti in numero di quattro o piu'. Non puo' percio' dirsi che la previsione del codice sul punto in questione sia viziata da indeterminatezza e che possa quindi dar luogo a differenze di interpretazione giudiziale tali da incidere sul principio di parita' di trattamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 174, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace). - V. la precedente massima B. red.: S.P.

Massima n. 21852

Una volta stabilito che l'art. 174, comma primo, cod. pen. mil. pace, n. 3, va interpretato nel senso che, perche' il reato, ivi previsto, di rivolta commessa "abbandonandosi ad eccessi" sia configurabile, il rifiuto, la omissione o il ritardo da parte dei militari che vi siano incorsi nell'obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore - in cui il reato si concreta - devono accompagnarsi ad atti di intensa disciplina tendenti ad esercitare una forma di "violenza morale" nei confronti del superiore, non e' irragionevole che il legislatore abbia sottoposto il reato in questione alla stessa pena edittale prevista per la rivolta compiuta mediante "atti violenti", trattandosi di lesioni del bene protetto realizzate con modalita' diverse, ma omogenee (comportamento intimidatorio - violenza), salvo sempre il potere del giudice, all'atto della determinazione in concreto della sanzione, di calibrarne l'applicazione, entro gli ampi termini della pena edittale (da tre a quindici anni), alla reale entita' della condotta posta in essere. Ne' e' irragionevole che mentre nel definire la rivolta di cui all'art. 174 cod. pen. mil. pace, il legislatore abbia previsto entrambe le suddette ipotesi, nel delineare il reato di rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato (art. 73, primo comma, n. 2, legge 1 aprile 1981, n. 121) abbia omesso il riferimento agli "eccessi", giacche' mentre nel caso di un delitto - come quello previsto dall'art. 174 cod. pen. mil. di pace - "contro la disciplina militare" l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del superiore concorre significativamente a determinare la gravita' dell'offesa al bene tutelato, lo stesso elemento puo' essere visto in diversa prospettiva nella delineazione del reato di rivolta quando questo sia riferito ad un corpo smilitarizzato qual'e' la polizia di Stato (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 174, comma primo, n. 3 cod. pen. mil. pace). - V. la precedente massima C. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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