Corte costituzionale
Sentenza n. 305/1995
Corte cost., sent. 7 luglio 1995, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 305/1995
- Data di deposito
- 7 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 1, comma 3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 103, comma 7, comb.disp., decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 103, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 103, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 103, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 12, comma 1, lett.i), legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 76, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22155
Nell'incidente di costituzionalita' promosso nei confronti del combinato disposto dell'art. 103, primo e settimo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - che consentono la valutazione, per un terzo, ai fini della ricostruzione della carriera dei professori universitari ordinari, dei servizi da essi prestati nella scuola secondaria - e dell'art. 1, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 - che a sua volta, attraverso il rinvio al trattamento economico dei professori universitari si limita a rendere applicabile la citata disposizione dell'art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980, ai direttori di sezione ordinari del ruolo direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (profilo professionale rivestito dal ricorrente nel giudizio 'a quo') - quest'ultima norma, essendo del tutto indifferente al denunciato 'vulnus', resta al di fuori della sollevata questione. - V. la seguente massima B. red.: S.P.
Massima n. 22156
Col rendere valutabili, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori universitari di ruolo, i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure, squisitamente universitarie (di borsisti, lettori, assistenti ecc.) di cui all'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, l'art. 103, primo e settimo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, viola il limite stabilito al riguardo dalla legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28 - di cui al d.P.R. n. 382 costituisce attuazione - che nell'art. 12, primo comma, lett. i), consentiva, ai fini della carriera, soltanto il riconoscimento dei periodi di servizio effettivamente prestati dai suddetti professori nelle universita'. Il particolare disposto -inserito anch'esso nel testo dell'art. 12, primo comma, lett. i) - circa l'effettuazione del riconoscimento ai fini della carriera "in analogia con le norme generali del pubblico impiego", dovendo escludersi l'esistenza di un comune canone enuncleabile dalla legislazione in materia di pubblico impiego al quale si possa attribuire la valenza di norma generale sul riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi prestati, puo' infatti leggersi soltanto nel senso di una certa discrezionalita' 'quoad quantum' del riconoscimento, cosi' che la citata indicazione secondo cui il servizio valutabile deve essere effettivamente prestato nell'universita', - indicazione tanto piu' perentoria se si considera la complessiva 'ratio' della delega, chiaramente volta a valorizzare l'autonomia della sfera universitaria - conserva intatto il suo valore cogente. Per cui non v'ha dubbio che l'art. 103, commi primo e settimo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per la contraddizione con il senso complessivo (oltre che con il dato testuale) della legge di delegazione, deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione dell'art. 76 Cost. red.: S.P.
Massima n. 22157
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 103, commi primo e settimo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori universitari di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli ai servizi prestati in una delle figure (di borsisti, lettori, assistenti universitari ecc.) di cui all'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve dichiararsi, in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale delle norme, di contenuto sostanzialmente identico, stabilite dallo stesso art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980, commi secondo e terzo - in relazione al comma settimo - nei riguardi dei professori associati e dei ricercatori confermati. - V. massima precedente. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica);
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, secondo e terzo comma del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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