Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1995

Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
295/1995
Data di deposito
5 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:295

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21669

A differenza di quanto previsto per il decreto ingiuntivo 'ante causam' - al momento dell'emissione del quale l'instaurazione del contraddittorio si presenta come meramente eventuale -, per l'ordinanza ingiunzione 'ex' art. 186 'ter' cod. proc. civ. - provvedimento anticipatorio di condanna, introdotto dalla novella del 1990, che il giudice istruttore puo' concedere in ogni stato e grado del processo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e 634, cod. proc. civ., eventualmente dotandolo della provvisoria esecutivita' nei casi contemplati dall'art. 642 -, il legislatore ha circoscritto le ipotesi di concedibilita' ai casi in cui il supporto documentale prodotto assuma una piu' consistente valenza probatoria, in termini di resistenza alle contestazioni della controparte, nell'ottica della decisione definitiva, finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni dell'azione e del diritto vantato. Avere escluso la concedibilita' della ordinanza ingiunzione per i crediti dello Stato e degli enti pubblici quando si avvalgono dei libri o registri, di cui all'art. 635 cod. proc. civ., da essi stessi provenienti, quindi, benche' non sia l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima, non si appalesa irrazionale e lesivo del principio di eguaglianza, attesa la sostanziale differenza con i casi in cui il soggetto fornisce prova scritta del credito proveniente dal debitore o dal terzo. La possibilita' di emettere ordinanza ingiunzione nei casi (estratti autentici delle scritture contabili per i crediti relativi a somministrazioni di merci o di danaro fatte da imprenditori commerciali) previsti dall'art. 634, secondo comma, cod. proc. civ., d'altra parte, non costituisce un utile argomento in senso contrario, perche' fa riferimento ad una norma eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali sulla prova nel processo civile, come tale inidonea a fungere da 'tertium comparationis'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'ter', primo comma, cod. proc. civ.). - In ordine alla finalizzazione del processo civile alla pronuncia di merito ed alla verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale, v. S. n. 220/1986. red.: A. Greco

Massima n. 21670

Posto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, va riconosciuta al legislatore un'ampia potesta' discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati, la mancata previsione della possibilita' per lo Stato e gli enti pubblici di ottenere ordinanza ingiunzione ex art. 186 'ter' cod. proc. civ., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 635 cod. proc. civ., lascia tuttavia intatta la loro facolta' di avvalersi degli altri mezzi di tutela giurisdizionale, e segnatamente del procedimento monitorio 'ante causam' nelle forme privilegiate previste dall'art. 635 cod. proc. civ., non rilevando in proposito eventuali possibili difficolta' di ordine procedimentale - conseguenti alla proposizione, da parte del debitore, di un giudizio di accertamento negativo del credito che precede l'istanza monitoria - le quali, risolvendosi in circostanze meramente fattuali discendenti dalla concreta applicazione degli istituti, non involgono un problema di costituzionalita'. L'esigenza del 'simultaneus processus', secondo quanto gia' affermato dalla Corte, si configura infatti come "mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori; sicche' la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione ne' il diritto di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa". - Sul 'simultaneus processus', v. O. n. 308/1991. In ordine al rilievo delle mere difficolta' di fatto in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, v. S. n. 188/1995. Quanto all'ampia potesta' discrezionale del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. S. nn. 253/1994, 471/1992, O. nn. 550/1987 e 170/1986. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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