Corte costituzionale

Sentenza n. 292/1995

Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
292/1995
Data di deposito
5 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:292

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia del 26 ottobre 1994

Parametri

  • art. 34, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, comma 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 421 del 23 ottobre 1993
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 117, Costituzione
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 72, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 81, Costituzione

Massime

Massima n. 22124

Allorche', in una questione di legittimita' costituzionale proposta, in via principale, in riferimento all'art. 117 Cost., l'invocato principio fondamentale delle leggi dello Stato risulti, con certezza, nel ricorso, individuato, la questione va ritenuta ammissibile, pur in mancanza di una specifica indicazione degli articoli di legge in cui il principio e' contenuto. (Alla stregua di tale criterio, la Corte, nel giudizio promosso, con ricorso del Presidente del Consiglio, in riferimento - fra l'altro - all'art. 117 Cost., nei confronti della normativa introdotta con legge della Regione Lombardia, riapprovata il 26 ottobre 1994, circa il numero di ore di lavoro straordinario previsto per il personale del Consiglio regionale, ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dalla difesa della regione per la mancata indicazione degli articoli di legge contenenti il principio, della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, invocato dal ricorrente). red.: S.P.

Massima n. 22125

Come la Corte ha gia' affermato, sia l'inquadramento dei rapporti di pubblico impiego nella contrattazione collettiva e individuale, sia la disciplina transitoria relativa alla perdurante efficacia di pregressi accordi sindacali, costituiscono, al di la' della qualifica formale (cfr. art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, legge n. 421 del 1992 e art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 1993) principi fondamentali che le regioni sono tenute ad osservare ai sensi dell'art. 117 Cost.. red.: S.P.

Massima n. 22126

La legge riapprovata dal Consiglio regionale della Lombardia il 26 ottobre 1994, col prevedere, mediante l'aggiunta di un comma all'art. 5 dell'allegato alla legge regionale n. 38 del 1990, che il "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" (istituto dal medesimo art. 5) e' alimentato, per il solo personale del ruolo consiliare, da una somma non superiore a 120 ore di lavoro straordinario all'anno per dipendente, anziche' a 70 ore - come stabilito dalla normativa contrattuale vigente - viene ad accrescere, per il personale consiliare, un trattamento economico accessorio, in contrasto con i principi fondamentali delle leggi dello Stato costituiti, da un lato (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993) dalla "contrattualizzazione" del rapporto di pubblico impiego (sotto lo specifico profilo del trattamento economico), e, dall'altro (art. 72 dello stesso decreto legislativo) dalla perdurante efficacia, in via transitoria, fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi, della normativa derivante dai pregressi accordi sindacali adottati ai sensi della legge-quadro n. 93 del 1983, al contenuto dei quali non e' quindi consentito alle regioni di apportare modifiche. La legge regionale - assorbito il profilo di censura relativo all'art. 81 Cost. - deve essere pertanto dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost., non valendo in contrario far richiamo all'art. 49 del decreto legislativo n. 29, giacche' tale articolo, se e' vero che, dopo avere affermato (comma 1) che nel rapporto di pubblico impiego "il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi", dispone, al comma 2, che le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi - a parte che eventuali trattamenti migliorativi dovranno pur sempre essere adottati mediante lo strumento contrattuale - diventera' operativo soltanto dopo la stipulazione dei nuovi contratti collettivi. - V. la precedente massima B. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia, riapprovata dal Consiglio regionale il 26 ottobre 1994 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/90 riguardante il personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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