Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1995

Corte cost., sent. 27 giugno 1995, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/1995
Data di deposito
27 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:278

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 78 del 23 marzo 1983
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 21654

Le indennita' di impiego operativo disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (radicalmente modificativa del previgente regime) si atteggiano, secondo la stessa definizione legislativa, come un peculiare trattamento economico da porsi in relazione col particolare 'status' dei militari, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita' connesse alle diverse situazioni di impiego. Queste ultime sono valutate, in una molteplicita' di previsioni normative, con riguardo alle specializzazioni ed alle attivita' dei militari, e comportano l'erogazione di svariati incrementi percentuali dell'indennita' operativa di base nonche' l'eventuale attribuzione di alcune indennita' supplementari, nonche' una serie di maggiorazioni percentuali in connessione con l'espletamento di specifiche e piu' gravose mansioni. La percezione continuativa dell'indennita' connessa a particolari situazioni d'impiego per un certo periodo si riflette inoltre in termini di incremento permanente sull'indennita' di base (cfr. nota b alla tabella I allegata alla legge citata). Il legislatore, inoltre, ha reso integralmente pensionabile l'emolumento in parola (art. 18) - cosi' competando il processo avviato con l'art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - attribuendogli, tra gli altri, l'effetto della maggiorazione di un quinto degli anni di servizio utili a pensione. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21656

Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo', ne' la natura retributiva, ne' la riconosciuta pensionabilita' della "indennita' operativa", disciplinata dalla legge n. 78 del 1983, spettante indistintamente a tutti i militari, costituiscono argomenti sufficienti per ritenere lesiva dei principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 Cost., la mancata inclusione del suddetto emolumento tra quelli che a norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 vanno posti a base del computo dell'indennita' di buonuscita. Invero, come non e' sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilita', cosi', reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento in quanto pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). red.: S. Pomodoro

Massima n. 21657

La disomogeneita' che si riscontra - nell'ambito delle voci retributive accessorie del pubblico impiego - tra l'"indennita' operativa", corrisposta, anche se con importi diversificati in ragione delle svariate condizioni d'impiego, a tutti i militari, e l'indennita' di funzione prevista, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dall'art. 47 del d.P.R. n. 748 del 1972, non consente di assumere la norma (art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973) che la indennita' di funzione comprende nella base di calcolo della buonuscita, a 'tertium comparationis' per inferirne la illegittimita', in riferimento all'art. 3 Cost., della esclusione, dal computo della buonuscita, della indennita' operativa. Ne' d'altra parte, a sostegno della prospettata violazione del principio di eguaglianza, vale far richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, dichiarativa della illegittimita' costituzionale delle norme che non consentono la computabilita', nella buonuscita, della indennita' integrativa speciale, giacche' - come la stessa sentenza chiarisce - il problema della inclusione della indennita' integrativa speciale nei trattamenti di fine rapporto si e' posto "in termini diversi rispetto a qualunque altra differenza normativa inerente alle modalita' di determinazione dei trattamenti stessi". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). - V. S. n. 243/1993, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal T.A.R. per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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