Corte costituzionale
Sentenza n. 270/1995
Corte cost., sent. 20 giugno 1995, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/1995
- Data di deposito
- 20 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 5 del 3 gennaio 1960
- art. 2, legge n. 5 del 3 gennaio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 21652
La limitazione della tutela previdenziale speciale accordata ai lavoratori del settore minerario dagli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5 - riduzione a 55 anni del limite di eta' pensionabile e connessa istituzione presso l'INPS di una Gestione speciale di previdenza integrativa - ai soli soggetti che rivestono lo 'status' professionale di "minatore", determinato dalla appartenenza del datore di lavoro alla categoria merceologica delle imprese estrattive (esercenti miniere, cave o torbiere), e dall'adibizione del prestatore, anche discontinua, a lavori in sotterraneo, non viola il principio di eguaglianza e tanto meno l'art. 38 Cost.. La condizione dei lavoratori di imprese edilizie, saltuariamente addetti a lavorazione in galleria, non e' infatti parificabile alla condizione professionale dei minatori, sia sotto il profilo degli effetti usuranti della prestazione di lavoro, sia sotto il profilo del rischio ambientale in quanto, per un verso, il progresso tecnologico, che risparmia all'uomo fatica e rischi, e' minore nelle attivita' estrattive rispetto a quelle di escavazione di gallerie stradali o ferroviarie, per le quali sono oggi disponibili potenti mezzi meccanici, e, per altro verso, il pericolo di scoppi di 'grisou' o di altri gas sotterranei oppure di crolli o di allagamenti e' assai piu' elevato in fondo a una miniera che nei lavori di scavo di una galleria autostradale. In proposito, neppure rileva che ai lavoratori prevalentemente occupati in attivita' particolarmente usuranti sia stato riservato un trattamento previdenziale analogo, ma comunque meno favorevole, dalla tabella A all. al d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - che dava attuazione all'art. 3, comma 1, lett. f), della l. 23 ottobre 1992, n. 421 - in quanto l'accomunamento in tabella dei lavori in cava o miniera ai lavori in galleria non significa equiparazione, restando salvo, per i minatori che possano far valere i requisiti fissati dalla legge n. 5 del 1960, il trattamento piu' favorevole da quest'ultima previsto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5). red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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