Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1995
Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:27
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21254
Diversamente dal previgente ordinamento processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione, emesso il quale, a norma dell'art. 414, l'inizio di un nuovo procedimento e' subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice. E poiche' caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione e' quella di rendere improduttivi di effetti l'atto e l'attivita' preclusi, ed e' naturalmente compito del giudice sancire tale inefficacia, ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale in ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta l'archiviazione, provvedendo (come nella specie) a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, e all'avvio di ulteriori indagini preliminari conclusesi con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza previamente richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione, il giudice, in mancanza del presupposto del procedere, non puo' che prenderne atto, dichiarando con sentenza che "l'azione penale non doveva essere iniziata " (cfr. artt. 529, 469, 425, nonche', sia pure in termini formalmente non identici, art. 129, cod. proc. pen.). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa - riguardo al procedimento davanti al pretore - all'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen., in base agli errati presupposti che, da un lato, nell'ipotesi in questione, l'ordinamento non contemplasse alcuna sanzione processuale e, dall'altro, che per ovviare a tale "anomalia" dovesse introdursi il rimedio - peraltro sicuramente inadeguato - della previsione di una specifica causa di nullita' del decreto di citazione a giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 555, secondo comma, - in relazione all'art. 414 - cod. proc. pen.). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 414 del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Breno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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