Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1995
Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, trattato cee
- art. 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 1, legge n. 943 del 30 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 21549
L'art. 48 del Trattato CEE, sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee afferma non applicabile alle situazioni puramente interne di uno Stato membro, ma alla condizione "della mancanza di un qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario", trova applicazione nell'ordinamento italiano, con riguardo alla materia dei contratti con i lettori nelle Universita', in virtu' del richiamo, contenuto nell'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980, ai lettori di madre lingua straniera, indipendentemente dal loro stato di cittadinanza, in ragione del titolo, per tutti identico, che li abilita al lettorato di una lingua straniera, esercitabile anche in altri paesi membri della Comunita', in virtu' del diritto di libera circolazione. - cfr. le sent. della Corte di giustizia 28 marzo 1979, n. 175/1978, 28 giugno 1984, n. 180/1983, 18 ottobre 1990, nn. 297/1988 e 197/1989, 19 marzo 1992, n. 60/1991, 16 giugno 1994, n. 132/1993. red.: A.M. Marini
Massima n. 21550
Ai sensi dell'art. 48, n. 2 del Trattato CEE - cosi' come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con la sent. 2 agosto 1993, nn. 269-331-332 - non vi sono ostacoli a che la legislazione di uno Stato membro consenta la stipulazione di contratti di lavoro a termine con lettori di lingua straniera nelle Universita', qualora specifiche esigenze dell'insegnamento lo richiedano, ma e' invece obbligatorio che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti con i detti lettori, se destinati a soddisfare esigenze costanti, inerenti all' insegnamento. E poiche' l'efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano - come gia' riconosciuto dalla Corte di cassazione - e' generale, essa non puo' non estendersi a tutti i lettori assunti da Universita' italiane, compresi quelli - che altrimenti sarebbero irrazionalmente discriminati a livello del diritto comunitario - aventi cittadinanza italiana seppure di madre lingua straniera, anche se questi ultimi non abbiano mai, di fatto, esercitato il diritto di libera circolazione. Pertanto, l'art. 28, d.P.R. n. 382 del 1980 (poi abrogato dall'art. 5, quinto comma, d.l. n. 510 del 1994) il quale, in contrasto con detti principi, dispone che i contratti per l' assunzione di lettori nelle Universita' non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stati stipulati, deve essere disapplicato non solo nei confronti di tutti i lettori di nazionalita' italiana, ma, altresi', in virtu' dell'art. 1, l. n. 943 del 1986 - che garantisce parita' di trattamento e piena eguaglianza a tutti i lavoratori extracomunitari - ai lettori extracomunitari legalmente residenti in Italia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 28, terzo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 10, secondo comma, Cost..). - v. massima A. red.: A.M. Marini
Massima n. 21551
La norma formulata dalla sent. 2 agosto 1993, nn. 269-331-332, dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, in materia di contratti per l'assunzione di lettori di lingua straniera nelle Universita', si applica direttamente ai lettori cittadini di Stati membri della Comunita', in quanto soggetti all'ordinamento comunitario, mentre i lettori cittadini di Stati terzi sono ad essa soggetti, nell'ordinamento italiano, solo per il tramite di una norma di diritto interno, quale, nel caso, l'art. 1, l. n. 943 del 1986. - v. massima B. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 10, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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