Corte costituzionale
Sentenza n. 248/1995
Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:248
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Toscana del 20 settembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21547
Secondo la giurisprudenza della Corte, non sussistono, per la legislazione regionale, limiti costituzionali in grado di impedire l'adozione, nel rispetto del principio di ragionevolezza, di leggi a contenuto sostanzialmente amministrativo ovvero collegate all'esercizio di una discrezionalita' di natura tecnica. A tale riguardo, va riconosciuto che la facolta' di deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali che l'art. 21, lett. c), l. n. 157 del 1992, riconosce a favore delle Regioni, ben poteva essere esercitata mediante l' approvazione di una legge, a contenuto particolare, come quella della regione Toscana del 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994, con la quale sono state individuate le aree da sottrarre al detto divieto. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994). - S. nn. 63/1995, 346/1994, 143/1989, 189/1986. red.: A.M. Marini
Massima n. 21548
Non puo' ritenersi ingiustificato affermare che l'art. 21, primo comma, lett. c), l. n. 157 del 1992, il quale riconosce a favore delle Regioni, entro i prescritti limiti, la facolta' di deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali esprima, anche per quanto concerne l'obbligo di richiedere il parere all'Istituto nazionale della fauna selvatica, una norma di principio in grado di vincolare la legislazione regionale, intendendo il legislatore assicurare l'esercizio della detta facolta' solo se accompagnato dalla valutazione di un ente nazionale, dotato della necessaria competenza tecnica in materia. A tale prescrizione risulta peraltro conforme la delibera della regione Toscana del 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994, che individua le aree da sottrarre a detto divieto, sulla base del parere dell'I.N.F.S., rilasciato con nota del 18 luglio 1994. Al riguardo, infatti, a parte ogni rilievo in ordine al fatto che il giudizio di costituzionalita' sulla legge regionale non e' sede adatta per valutare l'adeguatezza di un parere espresso in sede tecnica da un organo amministrativo, va riconosciuto che, nella specie, pur nella sinteticita' della formula adottata, la citata nota risulta idonea ad integrare i contenuti minimi richiesti dalla norma statale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994). - V., per una fattispecie analoga concernente il parere dell'I.N.F.S., a proposito dell'attivita' di inanellamento degli uccelli, S. n. 35/1995. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana del 25 luglio 1994, riapprovata il 20 settembre 1994, recante "Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale", sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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