Corte costituzionale
Sentenza n. 237/1995
Corte cost., sent. 13 giugno 1995, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/1995
- Data di deposito
- 13 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, legge n. 353 del 26 novembre 1990
- art. 675, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 22115
Anche se le norme generali relative a tutti i procedimenti cautelari inserite dalla legge di riforma 26 novembre 1990, n. 353, nella sezione prima del Capo III del libro IV del codice di procedura civile si dichiarano (nell'art. 669-quaterdecies) applicabili anche ai provvedimenti contemplati nella Sezione seconda (relativa al sequestro), mentre solo per altri provvedimenti sono applicabili "in quanto compatibili", cio' non toglie che, per la disomogeneita' delle varie misure, nulla impedisca al legislatore di modulare diversamente alcuni aspetti dei vari procedimenti con speciali norme. red.: S.P.
Massima n. 22116
La disposizione dell'art. 675 cod. proc. civ. - lasciata immutata dalla riforma operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non lede il principio di eguaglianza. Data la non omogeneita' delle fattispecie regolate dall'art. 669-nonies e octies, infatti, la diversita' della norma rispetto a quelle introdotte nel codice, riguardo ai procedimenti cautelari, dall'art. 74 della citata legge n. 353 invocate come 'tertium comparationis' - secondo le quali il termine perentorio (anch'esso di trenta giorni) per iniziare il procedimento di merito, nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato fuori di udienza, decorre invece dalla sua comunicazione - non puo' dirsi ingiustificata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - V. la precedente massima A. Su questione gia' sollevata, ma in termini in parte diversi, e prima della riforma ex l. n. 353 del 1990 nei confronti dell'art. 675 cod. proc. civ., v. O. (di manifesta infondatezza) n. 386/1988. red.: S.P.
Massima n. 22117
Le disposizioni dell'art. 675 cod. proc. civ. secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non da' luogo ad una compressione dell'esercizio del diritto di difesa lesiva dell'art. 24 Cost.. Pur non negandosi che fra le linee tendenziali della giurisprudenza costituzionale in materia e' quella per cui i termini previsti per il gravame di provvedimenti o per compiere atti processuali la cui omissione determini pregiudizio, decorrono dalla tempestiva ed effettiva conoscibilita' di detti eventi, va infatti rilevato che, nella specie, la conoscibilita' dell'esistenza del provvedimento non comporta, per il sequestrante, data la sua evidente attenzione al sollecito accoglimento della istanza, un onere eccessivamente gravoso, al di la' della normale diligenza, senza contare che la perdita di efficacia del sequestro, se non eseguito entro il termine - prevista dalla norma impugnata - non gli impedisce di reiterare la richiesta. Cosicche', anche in considerazione della esigenza di un bilanciamento degli interessi del sequestrante con quelli del soggetto passivo del sequestro - la cui grave situazione non puo' essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata - deve riconoscersi che nel caso condizioni peculiari del procedimento ed esigenze di giustizia legittimano la decorrenza del termine di esecuzione dal momento della pronuncia di concessione del sequestro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - Sulla linea tendenziale della giurisprudenza costituzionale circa la decorrenza dei termini dalla comunicazione dell'atto, da impugnare o da eseguire, v. S. nn. 68/1994, 223/1993, 303/1985, 155/1980, 14/1977, 255/1974,15/1977, 34/1970, 120/1986, 538/1990, 102/1986. Sulla legittimita' della imposizione all'esercizio di facolta' o poteri processuali di limitazioni temporali al fine dell'accelerazione del corso della giustizia, v. inoltre, O. n. 900/1988. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile sollevata dai Tribunali di Milano e Pinerolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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