Corte costituzionale
Sentenza n. 235/1995
Corte cost., sent. 13 giugno 1995, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/1995
- Data di deposito
- 13 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, legge della Regione Piemonte n. 13 del 26 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21529
L'impugnato art. 1, quinto comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, nell'attrarre la disciplina dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili o produttivi a quella dello smaltimento dei rifiuti e, in particolare, alle norme stabilite per la fase del trattamento degli stessi dal d.P.R. n. 915 del 1982, si pone in diretto contrasto con l'art. 2, settimo comma, lett. d), dello stesso decreto presidenziale, il quale espressamente esclude l'applicabilita' di quest'ultimo agli scarichi disciplinati dalla legge n. 319 del 1976, finendo per sovrapporre alle sanzioni anche penali, previste dalla legge appena citata il diverso sistema sanzionatorio, incluse le norme incriminatrici, fissato nel titolo V del d.P.R. n. 915 del 1982. Pertanto - poiche' al legislatore regionale non spetta il potere di comminare o rimuovere sanzioni penali ovvero variare con proprie norme le pene previste dalle leggi statali in una data materia, ne', tantomeno, interferire con proprie disposizioni con il sistema sanzionatorio penale stabilito dal legislatore statale - va dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, per violazione degli artt. 25 e 117 Cost.. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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