Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1995

Corte cost., sent. 13 giugno 1995, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/1995
Data di deposito
13 giugno 1995
Data di decisione
2 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge della Regione Piemonte n. 13 del 26 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21529

L'impugnato art. 1, quinto comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, nell'attrarre la disciplina dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili o produttivi a quella dello smaltimento dei rifiuti e, in particolare, alle norme stabilite per la fase del trattamento degli stessi dal d.P.R. n. 915 del 1982, si pone in diretto contrasto con l'art. 2, settimo comma, lett. d), dello stesso decreto presidenziale, il quale espressamente esclude l'applicabilita' di quest'ultimo agli scarichi disciplinati dalla legge n. 319 del 1976, finendo per sovrapporre alle sanzioni anche penali, previste dalla legge appena citata il diverso sistema sanzionatorio, incluse le norme incriminatrici, fissato nel titolo V del d.P.R. n. 915 del 1982. Pertanto - poiche' al legislatore regionale non spetta il potere di comminare o rimuovere sanzioni penali ovvero variare con proprie norme le pene previste dalle leggi statali in una data materia, ne', tantomeno, interferire con proprie disposizioni con il sistema sanzionatorio penale stabilito dal legislatore statale - va dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, per violazione degli artt. 25 e 117 Cost.. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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