Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1995
Corte cost., sent. 13 giugno 1995, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1995
- Data di deposito
- 13 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 4, legge della Regione Liguria n. 1 del 8 gennaio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21528
Secondo i criteri stabiliti in materia dalla Corte costituzionale, in sintonia con la giurisprudenza ordinaria (di merito e della Cassazione), l'autorizzazione regionale richiesta (oltre alla licenza comunale), sotto comminatoria di sanzioni penali, per l'esercizio dell'attivita' di demolizione di veicoli a motore e di eventuale recupero di parti degli stessi, dagli artt. 15 e 6, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1982, deve consistere in un provvedimento amministrativo, avente un espresso riferimento allo svolgimento della particolare fase di smaltimento considerata, di modo che sia resa possibile una verifica di conformita' alla legge delle specifiche modalita' con le quali in concreto l'attivita' viene svolta. Percio', nella specie, l'impugnato art. 21, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, interferisce indubbiamente con la disciplina statale, giacche', col prevedere, in luogo di uno specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione regionale, una generale autorizzazione - anche se solo in via provvisoria - contenuta nella stessa legge, a favore di tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore di questa, esercitavano le attivita' di rottamazione, assume un inequivoco significato di sanatoria generalizzata, rendendo in effetti lecite condotte che le norme statali considerano penalmente illecite. E' quindi evidente la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., da parte della norma regionale che, di conseguenza, va dichiarata illegittima. - Sulle caratteristiche del provvedimento autorizzatorio richiesto dalle norme anti-inquinamento, v. S. nn. 194/1993, 437/1992 e 504/1991. Sulla riserva alla legge statale della "materia penale" quale limite della potesta' legislativa delle regioni, v. S. nn. 117/1991, 309/1990, 43/1990 e 370/1989. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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