Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1995

Corte cost., sent. 13 giugno 1995, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1995
Data di deposito
13 giugno 1995
Data di decisione
2 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 4, legge della Regione Liguria n. 1 del 8 gennaio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21528

Secondo i criteri stabiliti in materia dalla Corte costituzionale, in sintonia con la giurisprudenza ordinaria (di merito e della Cassazione), l'autorizzazione regionale richiesta (oltre alla licenza comunale), sotto comminatoria di sanzioni penali, per l'esercizio dell'attivita' di demolizione di veicoli a motore e di eventuale recupero di parti degli stessi, dagli artt. 15 e 6, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1982, deve consistere in un provvedimento amministrativo, avente un espresso riferimento allo svolgimento della particolare fase di smaltimento considerata, di modo che sia resa possibile una verifica di conformita' alla legge delle specifiche modalita' con le quali in concreto l'attivita' viene svolta. Percio', nella specie, l'impugnato art. 21, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, interferisce indubbiamente con la disciplina statale, giacche', col prevedere, in luogo di uno specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione regionale, una generale autorizzazione - anche se solo in via provvisoria - contenuta nella stessa legge, a favore di tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore di questa, esercitavano le attivita' di rottamazione, assume un inequivoco significato di sanatoria generalizzata, rendendo in effetti lecite condotte che le norme statali considerano penalmente illecite. E' quindi evidente la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., da parte della norma regionale che, di conseguenza, va dichiarata illegittima. - Sulle caratteristiche del provvedimento autorizzatorio richiesto dalle norme anti-inquinamento, v. S. nn. 194/1993, 437/1992 e 504/1991. Sulla riserva alla legge statale della "materia penale" quale limite della potesta' legislativa delle regioni, v. S. nn. 117/1991, 309/1990, 43/1990 e 370/1989. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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