Corte costituzionale
Sentenza n. 227/1995
Corte cost., sent. 6 giugno 1995, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/1995
- Data di deposito
- 6 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 30-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21511
Secondo la linea da ultimo tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, deve essere affermata la natura non amministrativa ma giurisdizionale dei procedimenti di concessione o diniego dei permessi premio e della procedura del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Da cio' consegue la legittimazione di detto tribunale, ex art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. - Sulla natura amministrativa del procedimento in materia di permessi premio, v. O. nn. 436/1989 e 1163/1988. Per la nuova linea giurisprudenziale richiamata nella massima, v. S. n. 53/1993 e 349/1993. red.: G. Conti
Massima n. 21512
Pur se i fini della rieducazione per il condannato militare e per quello comune si rivelano distinti, sostanziandosi nel primo caso nel prevalente recupero al servizio militare e, nel secondo, nel reinserimento sociale, una tale divergenza non assume rilievo nella materia dei permessi premio, non derivando la benche' minima antinomia con le finalita' proprie della rieducazione militare dall'applicazione di un istituto che, presupponendo la regolare condotta del condannato e l'assenza di ogni sua pericolosita' sociale, vale a costituire pure per il condannato militare un incentivo alla collaborazione con l'istituzione carceraria, in funzione del premio previsto: potendosi anche qui affermare che il permesso premio e' strumento esso stesso di rieducazione, in quanto consente un iniziale inserimento del condannato nel contesto sociale, in un quadro certo non incompatibile con le esigenze proprie del consorzio militare. - V. massima C. Sulle diverse finalita' della rieducazione del condannato militare rispetto alla rieducazione del condannato comune, v. S. n. 414/1991. red.: G. Conti
Massima n. 21513
Come gia' rilevato dalla Corte costituzionale, il permesso premio di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, consente al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di liberta', delineando cosi un assetto alla cui base e' una visione della rieducazione entro e fuori delle mura carcerarie comune anche alle misure alternative alla detenzione. Tale istituto costituisce, infatti, incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosita' sociale, quale conseguenza di regolare condotta, ed al contempo strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella societa'. Esso e', dunque, parte integrante del trattamento rieducativo divenendo, altresi' - attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in liberta' - strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa. Il rappresentare i permessi premio come parte integrante del trattamento rieducativo consente, poi, di trarre utili elementi per l'eventuale concessione delle misure alternative alla detenzione e, comunque, per l'ulteriore prosecuzione della pena detentiva. Sulla base di tali premesse deve ritenersi che, sia nel caso in cui venga espiata una pena originariamente militare sia nel caso in cui la pena della reclusione militare venga espiata in sostituzione della reclusione comune, il sottrarre al condannato militare uno strumento cruciale ai fini del trattamento come il permesso premio risulta in contrasto, oltre che con la funzione rieducativa della pena, anche con il principio di eguaglianza. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare. - V. massima B. Sulle finalita' del permesso premio, v. S. n.188/1990 red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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