Corte costituzionale
Sentenza n. 219/1995
Corte cost., sent. 1° giugno 1995, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/1995
- Data di deposito
- 1° giugno 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 1, comma 6, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21502
Come gia' chiarito dalla Corte, l'operativita' del principio di eguaglianza non e' unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina piu' favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma puo' dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina di maggior favore rispetto a quella indicata a comparazione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, sesto comma, e 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. n. 62/1994 e O. 401/1994. red.: A.M. Marini
Massima n. 21503
Secondo principi gia' enunciati dalla Corte, anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali e, in particolare, in ordine al diritto di difesa, nel quale e' compresa anche la difesa dei non abbienti. Risulta conforme a tale imperativo costituzionale la disciplina che regola la concessione del detto beneficio allo straniero e che, a norma dell'art. 1, sesto comma, l. n. 217 del 1990, estende ad esso il trattamento riservato al cittadino italiano. Rientra infatti nella discrezionalita' del legislatore individuare in termini analoghi, per il cittadino e per lo straniero, la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio stesso, costituendo la diversita' del potere d'acquisto della moneta nei vari paesi, differenza fattuale, occasionale e variabile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, sesto comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. nn. 10/1993 e 194/1992. red.: A.M. Marini
Massima n. 21504
In tema di gratuito patrocinio per i non abbienti, lede il principio di ragionevolezza che in ordine alla documentazione del presupposto reddituale per l'accesso a tale beneficio, sia prevista per il cittadino una rigorosa procedura, mentre per lo straniero sia disposto, ex art. 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217, solo l'onere di produrre una autocertificazione che l'autorita' consolare attesti come 'non mendace', 'per quanto a conoscenza' dell'autorita' medesima: il legislatore, infatti, non puo' rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualita', meramente ipotetica e causale, che alla citata autorita' risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto. L'art. 5, terzo comma, l. n. 217 del 1990, e' pertanto costituzionalmente illegittimo (con assorbimento della ulteriore censura proposta in relazione all'art. 101, secondo comma, Cost.) limitatamente alle parole 'per quanto a conoscenza della predetta autorita'', con la conseguenza che l'autorita' consolare non potra' piu' limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui gia' dispone, ma avra' ora l'onere di verificare nel merito il contenuto di tale atto. In particolare, dovendo essere quest'ultimo in se' non mendace, il giudice sara' libero di valutare, ai fini dell'applicabilita' del beneficio in questione, l'idoneita' degli accertamenti eseguiti e la congruita' delle relative risultanze rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione stessa. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) limitatamente alle parole "per quanto a conoscenza della predetta autorità";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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