Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1995

Corte cost., sent. 1° giugno 1995, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/1995
Data di deposito
1° giugno 1995
Data di decisione
29 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, legge n. 217 del 30 luglio 1990
  • art. 1, comma 6, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21502

Come gia' chiarito dalla Corte, l'operativita' del principio di eguaglianza non e' unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina piu' favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma puo' dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina di maggior favore rispetto a quella indicata a comparazione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, sesto comma, e 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. n. 62/1994 e O. 401/1994. red.: A.M. Marini

Massima n. 21503

Secondo principi gia' enunciati dalla Corte, anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali e, in particolare, in ordine al diritto di difesa, nel quale e' compresa anche la difesa dei non abbienti. Risulta conforme a tale imperativo costituzionale la disciplina che regola la concessione del detto beneficio allo straniero e che, a norma dell'art. 1, sesto comma, l. n. 217 del 1990, estende ad esso il trattamento riservato al cittadino italiano. Rientra infatti nella discrezionalita' del legislatore individuare in termini analoghi, per il cittadino e per lo straniero, la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio stesso, costituendo la diversita' del potere d'acquisto della moneta nei vari paesi, differenza fattuale, occasionale e variabile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, sesto comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. nn. 10/1993 e 194/1992. red.: A.M. Marini

Massima n. 21504

In tema di gratuito patrocinio per i non abbienti, lede il principio di ragionevolezza che in ordine alla documentazione del presupposto reddituale per l'accesso a tale beneficio, sia prevista per il cittadino una rigorosa procedura, mentre per lo straniero sia disposto, ex art. 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217, solo l'onere di produrre una autocertificazione che l'autorita' consolare attesti come 'non mendace', 'per quanto a conoscenza' dell'autorita' medesima: il legislatore, infatti, non puo' rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualita', meramente ipotetica e causale, che alla citata autorita' risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto. L'art. 5, terzo comma, l. n. 217 del 1990, e' pertanto costituzionalmente illegittimo (con assorbimento della ulteriore censura proposta in relazione all'art. 101, secondo comma, Cost.) limitatamente alle parole 'per quanto a conoscenza della predetta autorita'', con la conseguenza che l'autorita' consolare non potra' piu' limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui gia' dispone, ma avra' ora l'onere di verificare nel merito il contenuto di tale atto. In particolare, dovendo essere quest'ultimo in se' non mendace, il giudice sara' libero di valutare, ai fini dell'applicabilita' del beneficio in questione, l'idoneita' degli accertamenti eseguiti e la congruita' delle relative risultanze rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione stessa. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) limitatamente alle parole "per quanto a conoscenza della predetta autorità";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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