Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1995

Corte cost., sent. 1° giugno 1995, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/1995
Data di deposito
1° giugno 1995
Data di decisione
29 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 7, decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993
  • art. 1, decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993
  • legge n. 236 del 19 luglio 1993
  • art. 12, comma 2, decreto-legge n. 185 del 18 marzo 1994
  • art. 2, comma 5, decreto-legge n. 185 del 18 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21493

Nella questione di costituzionalita' sollevata nei confronti dell'art. 6, settimo comma, d.l. n. 148 del 1993, correttamente il giudice 'a quo' ha ritenuto che anche l'assegno di invalidita' rientri tra i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O., per i quali e' stabilito dalla norma il regime di incompatibilita' con l'indennita' di mobilita'. Che detto assegno sia compreso in tale regime si evince, infatti, dalla successiva legislazione sull'opzione, di cui ai dd.ll. nn. 40 e 185 del 1994 e all'art. 2, quinto comma, d.l. n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994. (Sulla base di tale argomentazione e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, settimo comma, e 1, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). red.: A.M. Marini

Massima n. 21494

Il divieto di cumulo tra indennita' di mobilita' e trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O. stabilito dall'art. 6,settimo comma, d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, incide sul rapporto in atto e non gia' sul pregresso suo atto costitutivo. Pertanto, il giudice 'a quo', nel sollevare la questione di costituzionalita' nei confronti di tale norma, ha ritenuto la stessa non implausibilmente applicabile 'ratione temporis' - ancorche' soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore - all'ipotesi in cui il lavoratore licenziato era stato collocato in mobilita' prima che fosse introdotto il divieto in questione. (Sulla base di tale argomentazione e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, settimo comma, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, e 1, stessa l. n. 326 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, Cost.). red.: A.M. Marini

Massima n. 21495

La disciplina di cui all'art. 6, settimo comma, d.l.20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, che stabilisce l'incompatibilita' dell'assegno di mobilita' con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O., cosi' accomunando sotto lo stesso regime, l'assegno di invalidita' alla pensione di invalidita', non e' lesiva del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale per aver unificato le due situazioni della titolarita' dell'assegno di invalidita' e della pensione di invalidita'. E' vero, infatti, che tali due prestazioni sono normativamente distinte tra loro, ma esse sono pur sempre riconducibili ad una matrice comune, rappresentata dal verificarsi dell'invalidita' del lavoratore. Del resto, rientra nella discrezionalita' del legislatore, nel prevedere un regime di divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni in esso ricadenti ed e' quindi ben possibile che la medesima 'ratio' del divieto di cumulo sussista per una pluralita' di prestazioni e unifichi le stesse in una medesima categoria, connotata dal fatto che il lavoratore assicurato abbia gia' beneficiato di una prestazione assicurativa e, conseguentemente, sia, in astratto, meno vulnerabile di fronte al secondo, possibile, evento pregiudizievole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, d.l.20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). red.: A.M. Marini

Massima n. 21496

In base al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, cui il legislatore deve osservanza nello stabilire eventuali rapporti di non cumulabilita' tra prestazioni previdenziali e assistenziali, non puo' pretermettersi che, in generale, chi subisce piu' eventi pregiudizievoli, si trovi esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non puo' avere, rispetto al secondo, un trattamento deteriore, pur dovendo farsi a tal fine una ponderazione globale e complessiva dei plurimi trattamenti astrattamente spettanti, in ragione dei plurimi eventi verificatisi. In particolare, quando i plurimi eventi sono quelli del collocamento in mobilita' e dell'invalidita' e i trattamenti astrattamente concorrenti sono quelli dell'indennita' di mobilita' e dell'assegno (o pensione) di invalidita', il rigido regime della non cumulabilita' di tali trattamenti, non temperato dalla facolta' di opzione, disposto dall'art. 6, settimo comma, d.l. n. 148 del 1993 (conv. in l. n. 236 del 1993), e' incongruente e ingiustificato poiche', trovandosi il lavoratore parzialmente invalido, collocato in mobilita', in situazione di maggior bisogno del lavoratore valido, anch'esso collocato in mobilita', ed essendo l'importo dell'indennita' di mobilita' maggiore sia della pensione che dell'assegno di invalidita', il lavoratore invalido si trova a percepire una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido. Avendo, tuttavia il legislatore posto rimedio a tale palese incongruenza con d.l. n. 299 del 1994 (conv. in l. n. 451 del 1994), occorre emendare l'evidenziato 'vulnus' per il periodo precedente, consentendo l'esercizio dell'opzione ora per allora , per cui il predetto art. 6, settimo comma, e l'art. 1, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita', possano optare tra tali trattamenti e quello di mobilita', nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, quinto comma e 12, secondo comma, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 9 luglio 1994, n. 451. red.: A.M. Marini

Massima n. 21497

Inammissibilita' della questione in quanto concernente normativa non piu' in vigore al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui prevede il divieto di cumulo tra indennità di mobilità ed assegno di invalidità, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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