Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1995

Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/1995
Data di deposito
30 maggio 1995
Data di decisione
18 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 222 del 12 giugno 1984

Parametri

Massime

Massima n. 21498

L'introduzione, ad opera della l. 12 giugno 1984 n. 222, accanto all'assegno di invalidita' per le ipotesi di invalidita' parziale, in grado superiore a due terzi della capacita' di lavoro, della pensione ordinaria di inabilita' a favore dell'inabile, e cioe' dell'assicurato, o del titolare di assegno di invalidita' successivo all'entrata in vigore della legge, che si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, e non anche a favore di chi, pur affetto da inabilita' assoluta, sia titolare di pensione di invalidita' da una data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, non si e' risolto, come chiarito dalla sent. n. 1116 del 1988, in una riforma dell'istituto dell'invalidita' comportante la separazione dell'ipotesi di inabilita', in quanto la modifica sostanziale e' intervenuta sul versante dei trattamenti previdenziali, ma il rischio tutelato e' rimasto sostanzialmente unitario. Le differenze di trattamento collegate alla successione temporale delle discipline sono infatti giustificate "dal principio di gradualita' dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 Cost.": l'opzione del legislatore, espressa dall'art. 2 della legge, nel senso di porre una cesura, concettuale e temporale, rispetto ai criteri collegati alla capacita' di guadagno, che informavano la precedente disciplina, sono coerenti con la 'ratio' di fondo della l. n. 222 del 1984, che ha soppresso ogni riferimento alla situazione socio-economica nell'accertamento dell'invalidita'. Quella del titolare di pensione di invalidita' - beneficiario di un trattamento ricollegabile a presupposti valutativi completamente superati - e' una posizione di quiescenza gia' definita anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge e dunque, cosi' come e' estranea alle vicende proprie dei due nuovi tipi di trattamento, non e' suscettibile di convertirsi in uno di essi. (Non fondatezza, in riferimento al primo profilo dell'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 12 giugno 1984, n. 222). - In ordine ai caratteri della riforma introdotta dalla l. n. 222 del 1984 ed in particolare della pensione ordinaria di inabilita', v. S. nn. 1116/1988 e 436/1988. red.: A. Greco

Massima n. 21499

Le prestazioni del trattamento pensionistico di invalidita' concretano l'adempimento di un dovere sociale da parte dello Stato, cui fa riscontro, da parte del singolo, l'indisponibilita' del diritto, sicche' neppure la condizione della previa "rinuncia" ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, imposta dall'art. 2 della l. n. 222 del 1984 per l'erogazione della pensione ordinaria di inabilita', autorizza a formulare l'ipotesi, avanzata dal giudice 'a quo', della rinuncia alla pensione di invalidita' (gia' erogata in epoca anteriore alla l. n. 222 del 1984) quale condizione sufficiente, ricorrendo gli altri requisiti prescritti, per aspirare alla pensione ordinaria di invalidita'. Una ricostruzione della vicenda in termini negoziali di opzione fra due pensioni e' infatti incompatibile sia con l'incomunicabilita' fra i due regimi che con la connotazione pubblicistica che permea il rapporto. Anche a voler seguire la tesi che ravvisa un nuovo rischio-evento nella previsione della l. n. 222 del 1984, per la concessione della nuova pensione di inabilita' sarebbe comunque necessario il prodursi di uno iato definitivo, vale a dire l'accertamento della inesistenza della riduzione della capacita' di guadagno al di sotto della soglia legale con conseguente soppressione della pensione di invalidita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al secondo profilo dell'art. 3 Cost., dell'art. 2 della l. 12 giugno 1984, n. 222). red.: A. Greco

Massima n. 21500

Come gia' affermato dalla Corte, l'istituzione della pensione di inabilita' come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della l. n. 222 del 1984, non implica un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione di invalidita' precedentemente concessa ai lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 2 della l. 12 giugno 1984, n. 222). - V. S. n. 1116/1988. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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