Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1995
Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1995
- Data di deposito
- 30 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 222 del 12 giugno 1984
Parametri
Massime
Massima n. 21498
L'introduzione, ad opera della l. 12 giugno 1984 n. 222, accanto all'assegno di invalidita' per le ipotesi di invalidita' parziale, in grado superiore a due terzi della capacita' di lavoro, della pensione ordinaria di inabilita' a favore dell'inabile, e cioe' dell'assicurato, o del titolare di assegno di invalidita' successivo all'entrata in vigore della legge, che si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, e non anche a favore di chi, pur affetto da inabilita' assoluta, sia titolare di pensione di invalidita' da una data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, non si e' risolto, come chiarito dalla sent. n. 1116 del 1988, in una riforma dell'istituto dell'invalidita' comportante la separazione dell'ipotesi di inabilita', in quanto la modifica sostanziale e' intervenuta sul versante dei trattamenti previdenziali, ma il rischio tutelato e' rimasto sostanzialmente unitario. Le differenze di trattamento collegate alla successione temporale delle discipline sono infatti giustificate "dal principio di gradualita' dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 Cost.": l'opzione del legislatore, espressa dall'art. 2 della legge, nel senso di porre una cesura, concettuale e temporale, rispetto ai criteri collegati alla capacita' di guadagno, che informavano la precedente disciplina, sono coerenti con la 'ratio' di fondo della l. n. 222 del 1984, che ha soppresso ogni riferimento alla situazione socio-economica nell'accertamento dell'invalidita'. Quella del titolare di pensione di invalidita' - beneficiario di un trattamento ricollegabile a presupposti valutativi completamente superati - e' una posizione di quiescenza gia' definita anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge e dunque, cosi' come e' estranea alle vicende proprie dei due nuovi tipi di trattamento, non e' suscettibile di convertirsi in uno di essi. (Non fondatezza, in riferimento al primo profilo dell'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 12 giugno 1984, n. 222). - In ordine ai caratteri della riforma introdotta dalla l. n. 222 del 1984 ed in particolare della pensione ordinaria di inabilita', v. S. nn. 1116/1988 e 436/1988. red.: A. Greco
Massima n. 21499
Le prestazioni del trattamento pensionistico di invalidita' concretano l'adempimento di un dovere sociale da parte dello Stato, cui fa riscontro, da parte del singolo, l'indisponibilita' del diritto, sicche' neppure la condizione della previa "rinuncia" ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, imposta dall'art. 2 della l. n. 222 del 1984 per l'erogazione della pensione ordinaria di inabilita', autorizza a formulare l'ipotesi, avanzata dal giudice 'a quo', della rinuncia alla pensione di invalidita' (gia' erogata in epoca anteriore alla l. n. 222 del 1984) quale condizione sufficiente, ricorrendo gli altri requisiti prescritti, per aspirare alla pensione ordinaria di invalidita'. Una ricostruzione della vicenda in termini negoziali di opzione fra due pensioni e' infatti incompatibile sia con l'incomunicabilita' fra i due regimi che con la connotazione pubblicistica che permea il rapporto. Anche a voler seguire la tesi che ravvisa un nuovo rischio-evento nella previsione della l. n. 222 del 1984, per la concessione della nuova pensione di inabilita' sarebbe comunque necessario il prodursi di uno iato definitivo, vale a dire l'accertamento della inesistenza della riduzione della capacita' di guadagno al di sotto della soglia legale con conseguente soppressione della pensione di invalidita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al secondo profilo dell'art. 3 Cost., dell'art. 2 della l. 12 giugno 1984, n. 222). red.: A. Greco
Massima n. 21500
Come gia' affermato dalla Corte, l'istituzione della pensione di inabilita' come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della l. n. 222 del 1984, non implica un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione di invalidita' precedentemente concessa ai lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 2 della l. 12 giugno 1984, n. 222). - V. S. n. 1116/1988. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze