Corte costituzionale
Sentenza n. 203/1995
Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/1995
- Data di deposito
- 30 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 21474
Anche se, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, si registrano non pochi casi di fallimento "incolpevole" e la riflessione dottrinale piu' recente ha portato al superamento della sistemazione tradizionale, imperniata sulla "indegnita'" del fallito, tali considerazioni potrebbero essere meritevoli di approfondimento solo in relazione ad una questione di costituzionalita' concernente la norma che ricomprende la dichiarazione di fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (art. 2, d.P.R. n. 223 del 1957) e non certo in ordine ad una questione, come quella proposta nella specie, nei confronti dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui si prevede l'esclusione automatica dall'accesso ai pubblici impieghi, dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i falliti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). red.: A.M. Marini
Massima n. 21475
Nell'accesso al pubblico impiego occorre che i requisiti soggettivi siano definiti dal legislatore in termini univoci, per cui il riconoscimento, in ipotesi, di un margine di discrezionalita' alla pubblica amministrazione, rischierebbe di compromettere i principi di eguaglianza e di buon andamento della stessa. Pertanto, in ordine alla questione di costituzionalita' concernente l'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957 - nella parte in cui si prevede l'automatica esclusione dall'accesso ai pubblici impieghi dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i soggetti falliti - non sono invocabili i principi di gradualita' e di articolazione del procedimento disciplinare affermati dalla Corte Costituzionale riguardo ai provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza, ex l. n. 16 del 1992), richiamati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - In materia di provvedimenti di destituzione v. S. n. 197/1993, 16/1991, 158/1990 e 40/1990. red. : A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di fallimento, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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