Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1995

Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/1995
Data di deposito
30 maggio 1995
Data di decisione
18 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 ottobre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21473

L'art. 1, primo comma, legge della Regione Sicilia, appr. il 25 ottobre 1994, autorizzando l'Assessore per la pubblica istruzione a derogare, per l'anno accademico 1994-1995, ai criteri di formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi ed alle provvidenze non destinati alla generalita' degli studenti, di cui agli artt. 3, terzo comma, e 2, secondo comma, d.P.C.M. 13 aprile 1994 - emanato in esecuzione dell'art. 4, l. n. 390 del 1991 - non eccede l'ambito delle competenze regionali in materia di istruzione universitaria, le quali, ai sensi dell'art. 17, lett. d), dello Statuto e delle norme di attuazione (d.P.R. 246 del 1985), devono esercitarsi nel rispetto dei principi generali, cui si informa la legislazione statale. La norma, infatti, consente adattamenti nel bilanciamento dei criteri di determinazione del merito e delle condizioni economiche fissati dal predetto decreto, ma non deroghe ai principi espressi dalla citata legge statale - attuativa degli artt. 3 e 34, Cost., sul diritto agli studi universitari - n. 390 del 1991, ai quali i provvedimenti dell'Assessore, eventualmente divergenti dai criteri contenuti nella normativa statale secondaria, dovranno sempre ispirarsi. E deve altresi' escludersi il contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei capaci e meritevoli nell'accesso agli studi universitari, ai quali si dovra' uniformare anche l'atto rimesso all'Assessore medesimo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 34 Cost. e 17, lett. d), dello Statuto speciale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. regionale della Sicilia, approvata il 25 ottobre 1994). red.: A. M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 25 ottobre 1994, recante: "Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario", promossa, in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 17, lettera d), dello Statuto speciale della regione siciliana, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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