Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1995
Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1995
- Data di deposito
- 30 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 51 del 15 febbraio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 21471
Nell'ambito dell'estensione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle giurisdizioni speciali disposta dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1989, n. 51 - estensione il cui fondamento e' stato individuato dalla Corte nel parallelismo fra le due categorie di personale, di magistratura e amministrativo - , la limitazione del beneficio, per i Tribunali militari, al solo "personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso" quegli uffici, "limitatamente ad un contingente massimo di centoventinove unita'", trova la sua ragione d'essere nel carattere transitorio della disciplina, che rende non irrazionali le scelte discrezionali compiute dal legislatore. Cio' comporta, da una parte, che il sindacato di ragionevolezza della normativa, invocato dal giudice 'a quo', va differito al momento in cui saranno definiti i ruoli organici della giurisdizione militare, con l'individuazione delle qualifiche e del numero dei posti; dall'altra, che in uno stadio di organizzazione transitorio non puo' penetrare, sul piano delle valutazioni costituzionali, il principio di corrispondenza dei trattamenti economici alle mansioni esercitate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51). - In ordine all'attribuzione della indennita' giudiziaria al personale amministrativo degli organi giurisdizionali (nella specie, del Commissario regionale per gli usi civici), v. S. n. 334/1992. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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