Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1995

Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1995
Data di deposito
30 maggio 1995
Data di decisione
18 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 51 del 15 febbraio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 21471

Nell'ambito dell'estensione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle giurisdizioni speciali disposta dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1989, n. 51 - estensione il cui fondamento e' stato individuato dalla Corte nel parallelismo fra le due categorie di personale, di magistratura e amministrativo - , la limitazione del beneficio, per i Tribunali militari, al solo "personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso" quegli uffici, "limitatamente ad un contingente massimo di centoventinove unita'", trova la sua ragione d'essere nel carattere transitorio della disciplina, che rende non irrazionali le scelte discrezionali compiute dal legislatore. Cio' comporta, da una parte, che il sindacato di ragionevolezza della normativa, invocato dal giudice 'a quo', va differito al momento in cui saranno definiti i ruoli organici della giurisdizione militare, con l'individuazione delle qualifiche e del numero dei posti; dall'altra, che in uno stadio di organizzazione transitorio non puo' penetrare, sul piano delle valutazioni costituzionali, il principio di corrispondenza dei trattamenti economici alle mansioni esercitate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51). - In ordine all'attribuzione della indennita' giudiziaria al personale amministrativo degli organi giurisdizionali (nella specie, del Commissario regionale per gli usi civici), v. S. n. 334/1992. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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