Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1995
Corte cost., sent. 26 maggio 1995, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1995
- Data di deposito
- 26 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:197
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21468
Non appare dubbio che con la sentenza n. 253 del 1994, con la quale, in base al riconosciuto carattere di generale mezzo di controllo - derivante direttamente dagli artt. 3 e 24 Cost. - rivestito, in materia di provvedimenti cautelari, in quanto 'revisio prioris instantiae' demandata ad altro giudice, dal reclamo previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353), tale articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza con cui la domanda di provvedimento cautelare sia stata rigettata, la Corte ha inteso estendere il reclamo contro ogni provvedimento di diniego dell'invocata tutela, senza possibilita' di distinguere a seconda delle ragioni - di merito e di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del diniego stesso. Se infatti si ritenesse - come nel caso dal giudice 'a quo' - che anche dopo la suddetta sentenza il provvedimento di rigetto, per incompetenza, della domanda cautelare fosse ancora sottratto al reclamo, la preesistente disparita' di trattamento - che la Corte ha inteso eliminare - tra il soggetto inciso dalla misura cautelare e il soggetto che si sia visto respingere la richiesta, residuerebbe, in quanto, contro il provvedimento concessivo della misura il reclamo sarebbe comunque ammissibile, a norma dell'art. 669- terdecies, anche per contestare la competenza. Ne', a giustificare tale disparita', varrebbe addurre il diverso grado di stabilita' che il primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza di incompetenza rispetto all'ordinanza di "rigetto" in senso stretto, consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella prima ipotesi, giacche' - come pure nella sentenza n. 253 si e' chiarito - la disponibilita' del rimedio della riproponibilita' dell'istanza cautelare non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria di quello della reclamabilita'. Va percio' respinta, in quanto basata su non condivisibile presupposto interpretativo, la censura di incostituzionalita' avanzata in proposito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, Cost.). - V. S. n. 253/1994, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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