Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1995
Corte cost., sent. 26 maggio 1995, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1995
- Data di deposito
- 26 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:196
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 14-septies, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- legge n. 114 del 16 aprile 1974
- art. 3, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
- art. 26, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
- art. 12, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
- art. 3, Costituzione
- art. 38, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 21466
La Corte ha gia' messo in luce la necessita' di porre rimedio, nel sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di invalidita' e della pensione sociale, al difetto di coerenza prodotto dall'art. 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto dalla l. di conv. 29 febbraio 1980, n. 33, invocando in piu' occasioni l'intervento del legislatore per la necessaria complessa riconsiderazione dell'intero sistema, mediante l'elaborazione di criteri di determinazione dei limiti di reddito in grado di riportare i vari trattamenti ad omogeneita' - e non a mera parificazione -, in modo da realizzare un idoneo bilanciamento fra gli apporti di chi abbia specifici doveri solidaristici e quello della collettivita' - apporti presenti in una relazione di integrazione reciproca - in presenza delle specifiche esigenze del soggetto bisognoso, talora derivanti dall'eta', talora da una inabilita' totale o parziale, pregressa o sopravvenuta. A tali sollecitazioni il legislatore ha dato parziale risposta con l'art. 12 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, che ha assimilato, dall'1 gennaio 1992, il limite di reddito individuale valevole per la concessione dell'assegno mensile di invalidita' parziale a quello stabilito per la pensione sociale. - In ordine alla necessita' di un intervento del legislatore che dia omogeneita' al sistema dei requisiti di reddito per il conseguimento dei trattamenti di invalidita' e della pensione sociale, v. S. n. 769/1988; per l'indicazione di taluni criteri rispettosi dei principi costituzionali, v. le successive S. nn. 88/1992, 75/1991 e 286/1990. red.: A. Greco
Massima n. 21467
Nel sistema dei requisiti reddituali massimi fissati per la concessione dell'assegno mensile di invalidita' parziale e per il conseguimento della pensione sociale, la necessita' di operare il cumulo del reddito dell'aspirante con quello del coniuge solo in relazione alla pensione sociale diretta non e' lesiva del principio di eguaglianza. Infatti, pur nella tendenziale indistinguibilita' fra lo stato di invalidita' parziale e quello di vecchiaia, almeno quale condizione di fatto finale, nella valutazione degli elementi significativi dello stato di bisogno ha un decisivo rilievo l'esistenza o meno nel soggetto, prima del compimento del sessantacinquesimo anno, di pregresse patologie incidenti sulla idoneita' a procurarsi, attraverso la propria attivita' lavorativa, un reddito sufficiente per vivere ed una piena garanzia previdenziale per la vecchiaia. Dinanzi ad una situazione implicante maggiori costi umani ed economici a carico del soggetto e della sua famiglia, "rispetto a quella di colui la cui storia personale non ha risentito di un simile impedimento" (sent. n. 88 del 1992), la scelta discrezionale del legislatore di fare ricorso, per l'adempimento dei doveri di assistenza posti dall'art. 38, primo comma, Cost., rispettivamente, alla solidarieta' della collettivita' ovvero a quella del coniuge, risulta giustificata e non irragionevole, perche' riferita a situazioni fondate su diversi presupposti di fatto, benche' non sia l'unica opzione costituzionalmente legittima. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella l. 16 aprile 1974, n. 114, e dell'art. 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la l. 29 febbraio 1980, n. 33). - Per un analogo caso di scelta del legislatore di non trasferire dall'ambito familiare a quello statuale i doveri di solidarieta' posti dall'art. 38 Cost., v. S. n. 88/1992. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazionegiovanile), sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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