Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1995
Corte cost., sent. 26 maggio 1995, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1995
- Data di deposito
- 26 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:195
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
- art. 8, comma 5, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
- art. 8, comma 5, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1986
Parametri
Massime
Massima n. 21463
La decadenza dal diritto all'integrazione salariale per il lavoratore collocato in Cassa integrazione che non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attivita' lavorativa, e' prevista dall'art. 8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160) nella ipotesi di occupazione temporanea o saltuaria, che e' la sola compatibile con la continuazione dello stato di sospensione dell'originario rapporto di lavoro, che e' il presupposto del trattamento di integrazione salariale. In caso di nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, si ha invece la risoluzione del rapporto precedente e quindi, non gia' la sanzione della decadenza comminata dal comma quinto, bensi' - incombendo al nuovo datore di lavoro l'obbligo di comunicare l'avvenuta assunzione all'INPS - la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto che ne costituiva il fondamento. Cade quindi la censura di ingiustificato identico trattamento, avanzata in base all'assunto che l'impugnata disposizione dell'art. 8, comma quinto, dovesse applicarsi anche nella seconda ipotesi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - V. S. n. 78/1988, richiamata nella ordinanza di rimessione ma, in quanto attiene alla diversa materia delle prestazioni di malattia, non riferibile alla questione. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21464
La disposizione dell'art. 8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160) secondo la quale il lavoratore collocato in Cassa integrazione che, in caso di svolgimento di attivita' lavorativa temporanea o saltuaria, abbia omesso di darne preventiva comunicazione all'INPS, decade dal diritto all'integrazione salariale, non e' censurabile in riferimento al principio di ragionevolezza - come ritenuto dal giudice 'a quo' - perche' applica la stessa sanzione della revoca del trattamento sia all'omissione che al semplice ritardo della comunicazione. Infatti, poiche' la norma esige una comunicazione "preventiva", i due casi rifluiscono in un medesimo tipo di comportamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in l. 20 maggio 1988, n. 160). red.: S. Pomodoro
Massima n. 21465
La disposizione dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160) secondo la quale il lavoratore collocato in Cassa integrazione che, in caso di svolgimento di attivita' lavorativa temporanea o saltuaria, abbia omesso di darne preventiva comunicazione all'INPS, decade dal diritto all'integrazione salariale, non e' censurabile in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost. - come ritenuto dal giudice 'a quo' - perche', per effetto di essa, per un periodo piu' o meno lungo, il lavoratore verrebbe privato di mezzi adeguati alle esigenze di vita. Il diritto sancito dal precetto costituzionale spetta infatti in concreto in quanto sussistano tutte le condizioni stabilite dalla legge. Fermo restando che, comunque, il lavoratore decaduto dal diritto all'integrazione salariale straordinaria per inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dalla norma impugnata, puo' ottenere, concorrendone i requisiti, il trattamento ordinario di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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