Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1995

Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1995
Data di deposito
23 maggio 1995
Data di decisione
17 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 54, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 21446

Nel disegno perseguito dal legislatore la liberazione anticipata e' destinata a svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento penitenziario, al punto da aver giustificato (specie ove si considerino le rilevanti modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, da cui e' derivato il notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari venti giorni ai quarantacinque giorni per ogni semestre) una marcata incidenza sulla evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il trattamento e' diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e se a questo scopo e' necessario l'approntamento di un sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13 della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, cosi' da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione. red.: G. Conti

Massima n. 21447

L'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), che prevede la revoca del beneficio della liberazione anticipata qualora intervenga una condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio medesimo, escludendo ogni apprezzamento in ordine alla compatibilita' o meno degli effetti che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che in concreto puo' assumere l'intervenuta condanna, implica una scelta legislativa volta ad privilegiare, attraverso un meccanismo improntato a un rigido automatismo sanzionatorio, la sola "buona condotta" del soggetto in espiazione di pena, relegando cosi' nell'ombra la funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce l'essenza stessa dell'istituto. Tale norma, non consentendo di valutare se il soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella sua partecipazione all'opera di rieducazione cui e' finalizzata l'esecuzione della pena, e' in contrasto con l'art. 27 Cost., e pertanto - restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati dal giudice 'a quo' - deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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