Corte costituzionale
Sentenza n. 185/1995
Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/1995
- Data di deposito
- 23 maggio 1995
- Data di decisione
- 17 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 21 del 9 maggio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 21444
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2 della legge della Regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, per la non prevista ammissione alla procedura per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore, degli ex statali inquadrati in ruolo in base alla legge 27 dicembre 1985, n. 53, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza avanzata, per la Regione, dall'Avvocatura dello Stato. L'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata, infatti, cambierebbe il quadro legislativo alla cui stregua il T.A.R. rimettente dovra' pronunciarsi sul ricorso avverso l'annullamento dell'atto di conferimento della qualifica di dirigente, oggetto del giudizio 'a quo'. red.: A.M. Marini
Massima n. 21445
L'art. 2, l. reg. della Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, nella parte in cui nel novellare - riguardo alla procedura per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore nei ruoli regionali - l'art. 70 della precedente legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, ammette al relativo concorso (per titoli e colloquio) tutti i dirigenti o equiparati, che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni, inquadrati nei ruoli stessi alla data del 1 novembre 1985, risulta viziato da intrinseca irrazionalita' per mancata considerazione, da parte del legislatore, della situazione determinatasi nei ruoli della Regione ad opera della precedente normazione e, in particolare, della l. 27 dicembre 1985, n. 53, la quale aveva disposto l'inserimento degli ex dipendenti statali comandati presso la regione - sulla base di una valutazione positiva del servizio reso e dell'interesse pubblico - in uno speciale ruolo transitorio, con inquadramento al 31 dicembre 1985. Ne', a giustificare la discriminazione, che ne consegue a danno di questi ultimi, vale eccepire la discrezionalita' del legislatore e il fatto che la norma denunciata introduce (rispetto al testo originario) un trattamento di favore non suscettibile di estensione, giacche' la salvaguardia di tale ambito di discrezionalita' non esime la Corte dall'accertare se non vi siano manifesti motivi di irrazionalita' e di ingiustizia. Pertanto - assorbita la censura dedotta in riferimento all'art. 97 Cost. - l'indicato art. 2 della legge regionale n. 21 del 1986, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1 novembre 1985, anziche' a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986. - V. massima A. In tema di inquadramento di personale nel pubblico impiego, v., in generale, S. nn. 313/1994, 234/1994, 51/1994, 250/1993, 219/1993, 487/1991, 472/1990, 369/1990, 347/1990. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1 novembre 1985, anziché a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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