Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1995

Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1995
Data di deposito
23 maggio 1995
Data di decisione
17 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 21 del 9 maggio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 21444

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2 della legge della Regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, per la non prevista ammissione alla procedura per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore, degli ex statali inquadrati in ruolo in base alla legge 27 dicembre 1985, n. 53, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza avanzata, per la Regione, dall'Avvocatura dello Stato. L'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata, infatti, cambierebbe il quadro legislativo alla cui stregua il T.A.R. rimettente dovra' pronunciarsi sul ricorso avverso l'annullamento dell'atto di conferimento della qualifica di dirigente, oggetto del giudizio 'a quo'. red.: A.M. Marini

Massima n. 21445

L'art. 2, l. reg. della Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, nella parte in cui nel novellare - riguardo alla procedura per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore nei ruoli regionali - l'art. 70 della precedente legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, ammette al relativo concorso (per titoli e colloquio) tutti i dirigenti o equiparati, che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni, inquadrati nei ruoli stessi alla data del 1 novembre 1985, risulta viziato da intrinseca irrazionalita' per mancata considerazione, da parte del legislatore, della situazione determinatasi nei ruoli della Regione ad opera della precedente normazione e, in particolare, della l. 27 dicembre 1985, n. 53, la quale aveva disposto l'inserimento degli ex dipendenti statali comandati presso la regione - sulla base di una valutazione positiva del servizio reso e dell'interesse pubblico - in uno speciale ruolo transitorio, con inquadramento al 31 dicembre 1985. Ne', a giustificare la discriminazione, che ne consegue a danno di questi ultimi, vale eccepire la discrezionalita' del legislatore e il fatto che la norma denunciata introduce (rispetto al testo originario) un trattamento di favore non suscettibile di estensione, giacche' la salvaguardia di tale ambito di discrezionalita' non esime la Corte dall'accertare se non vi siano manifesti motivi di irrazionalita' e di ingiustizia. Pertanto - assorbita la censura dedotta in riferimento all'art. 97 Cost. - l'indicato art. 2 della legge regionale n. 21 del 1986, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1 novembre 1985, anziche' a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986. - V. massima A. In tema di inquadramento di personale nel pubblico impiego, v., in generale, S. nn. 313/1994, 234/1994, 51/1994, 250/1993, 219/1993, 487/1991, 472/1990, 369/1990, 347/1990. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1 novembre 1985, anziché a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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