Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1995

Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1995
Data di deposito
19 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 21832

La disposizione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, concernente la rendita vitalizia reversibile che, qualora il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria I.V.S., e non gli sia piu' consentito di versarli per sopravvenuta prescrizione, puo' essere costituita - in via principale dal datore di lavoro e in via sostitutiva dal lavoratore dipendente - deve ritenersi applicabile, pur in mancanza di una espressa menzione, anche in favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane. Appaiono decisivi in tal senso il rinvio - indubbiamente "formale" e non "recettizio" - che l'art. 1, secondo comma, della legge n. 463 del 1959, nell'estendere agli artigiani ed ai familiari coadiuvanti l'assicurazione obbligatoria I.V.S. fa alle norme del r.d.l. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni, sull'ordinamento previdenziale dei lavoratori dipendenti - tra le quali il su indicato art. 13 certamente rientra - i connotati di generalita' e astrattezza dello stesso art. 13, e, in definitiva, il dinamismo della legislazione previdenziale improntato al principio della sicurezza sociale. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' formulata in proposito in base all'errato assunto che tale interpretazione, necessariamente estensiva, ed unica conforme al dettato costituzionale, e giustificata - secondo principi gia' enunciati dalla Corte - da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento che, fondato sulla 'ratio legis', non trasmoda nel procedimento analogico, non fosse praticabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338). - Nello stesso senso, in motivazione, anche se solo 'incidenter', Cass. n. 6289/1990. Riguardo ai principi su richiamati riguardo alla interpretazione estensiva, v. inoltre S. n. 526/1990. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal pretore di Pistoia, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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