Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1995
Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 21826
L'art. 38 Cost., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale", cui e' ispirato, ne ipotizza due modelli tipici strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno, fondato sulla solidarieta' collettiva, e' finalizzato a garantire ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, i "mezzi necessari per vivere"; l'altro, suscettibile di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi, attribuisce ai "lavoratori", prescindendo da uno stato di bisogno, la diversa e piu' elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita". In entrambi i casi, comunque, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilita' finanziarie. In particolare, per quanto riguarda l'assicurazione infortuni - come la Corte costituzionale ha di recente precisato - la stessa non e' ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacche' il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operativita' in relazione sia all'aspetto oggettivo che a quello soggettivo. - V. S. n. 310/1994. Riguardo ai distinti modelli di sicurezza ipotizzati dall'art. 38 Cost., v. S. n. 31/1986. red.: G.L. rev.: S.P.
Massima n. 21829
La disposizione dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - per cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal titolo I del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita' - esprime un criterio in base al quale, nella valutazione del danno provocato dal successivo infortunio, acquisiscono rilevanza le condizioni fisiche preesistenti del lavoratore, quando, a cagione della anteriore menomazione anche extralavorativa, l'infortunio provoca un danno di maggiore gravita'. Invero, attraverso il rapporto espresso con la formula matematica (c.d. formula Gabrielli) richiamata dal medesimo art. 79, la congiunta considerazione del danno pregresso e di quello sopraggiunto per infortunio sul lavoro vale ad adeguare la liquidazione dell'indennizzo al pregiudizio recato dall'infortunio professionale alla capacita' lavorativa, nella considerazione del plusvalore da attribuire ad arti ed organi residuati alla precedente menomazione. La peculiare "ratio" a fondamento della richiamata disposizione esclude la violazione del principio di eguaglianza con riferimento a quei fattori lesivi sopravvenuti che siano del tutto estranei all'infortunio. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: G.L. rev.: S.P.
Massima n. 21831
L'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede la revisione della rendita infortunistica nel caso in cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da "invalidita' extralavorative sopravvenute" non crea disparita' di trattamento tra coloro che, portatori di una invalidita' per causa derivante da infortunio, subiscano successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione, e coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche, che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame e' che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate, perche' al di fuori del rischio assicurato (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - V. O. n. 906/1988 red.: G.L. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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