Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1995

Corte cost., sent. 16 maggio 1995, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1995
Data di deposito
16 maggio 1995
Data di decisione
10 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 7 del 26 agosto 1992
  • art. 9, comma 1, n. 9, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
  • art. 9, comma 4, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986

Parametri

Massime

Massima n. 21415

Inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto la norma, cui il giudice rimettente estende l'impugnativa, stabilendo che restano ferme le cause di ineleggibilita' previste dalle disposizioni vigenti per la carica di consigliere comunale, e' estranea alla censura prospettata dal giudice stesso in ordine alla causa di ineleggibilita' del titolare di farmacia. red.: A.M. Marini

Massima n. 21416

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, discipline differenziate in tema di elettorato passivo, adottate dalle Regione Sicilia nell'esercizio della propria potesta' legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione ovvero si presentino diverse ove messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale e purche', in ogni caso, tale diversita' di disciplina sua sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Nella specie, la legge regionale n. 31 del 1986, con la quale la Regione si era uniformata a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2, della legge statale n. 154 del 1981, stabilisce il divieto di eleggibilita' a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unita' sanitaria locale che il Comune stesso concorre a costituire. Ma il permanere di tale divieto - quale che sia il rapporto tra il territorio comunale e quello della unita' sanitaria locale, compreso quindi anche quello di coincidenza o di ricomprensione del primo rispetto al secondo - non trova ora piu' alcuna ragione giustificativa, una volta che il legislatore nazionale, abrogando tale comma con l'art. 2, della successiva l. n. 271 del 1991, ha limitato l'ambito applicativo della prevista causa di ineleggibilita', escludendone - come confermato anche dalla Corte di cassazione - i titolari di farmacia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, primo comma, n. 9, legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44, legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, e l'art. 9, quarto comma, stessa legge regionale n. 31 del 1986, riproduttivo dell'abrogato quarto comma dell'art. 2, l. n. 154 del 1981. - cfr. S. nn. 84/1994, 463/1992, 539/1990, 571/1989. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9), della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze