Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1995
Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1995
- Data di deposito
- 10 maggio 1995
- Data di decisione
- 8 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 14 luglio 1992
- art. 31, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 14 luglio 1992
- art. 31, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 14 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21403
L'interpretazione secondo la quale l'art. 31 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 1992 (recante Modifiche alle leggi regionali n. 28 del 1989, n. 52 del 1991 e n. 29 del 1988, nonche' ulteriori disposizioni in materia urbanistica) consentirebbe per le attivita' di cava in zona vincolata - autorizzate dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 1989 - la prosecuzione della medesima attivita' in assenza dell'autorizzazione paesistica (con conseguente inapplicabilita' della sanzione penale prevista per l'esercizio di detta attivita' in assenza della preventiva richiesta dell'autorizzazione relativa), appare in contrasto sia con le finalita' che con i contenuti espressi dalla norma censurata. Quest'ultima, invero, e' stata dichiaratamente approvata per soddisfare l'esigenza di prevedere l'esistenza di un provvedimento esplicito di autorizzazione paesistica per tutte le opere in zone vincolate, al fine di evitare che possano risultare vanificati il controllo sostitutivo ed il potere di annullamento attribuiti al Ministro per i beni culturali ed ambientali dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 431 del 1985. Ed appare infatti evidente che il procedimento di verifica di compatibilita' paesaggistica (v. il secondo ed il terzo comma della norma censurata) non ha altro obbiettivo che il rilascio di un'autorizzazione espressa in caso di esito positivo, ovvero la revoca dell'autorizzazione di cavazione in caso di esito negativo. Obbiettivo questo che non puo' dirsi in contrasto con quello perseguito dal legislatore nazionale con la richiesta di un'autorizzazione paesistica espressa e la previsione di una sanzione penale per coloro che esercitino l'attivita' di cavazione senza la necessaria autorizzazione paesistica. Pertanto, nelle more del rilascio dell'autorizzazione espressa o del provvedimento di diniego, secondo la procedura di cui al medesimo art. 31, l'attivita' di cavazione nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico della Regione Friuli-Venezia Giulia non puo' ritenersi ne' implicitamente autorizzata ne' penalmente consentita. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, in riferimento agli artt. 9 e 25, secondo comma, Cost.). - V. S. n. 437/1991. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, recante "Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazioni della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52 (Norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica", in riferimento agli artt. 9 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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