Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1995

Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
158/1995
Data di deposito
10 maggio 1995
Data di decisione
8 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:158

Norme oggetto del giudizio

  • art. 71, e segg., regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
  • art. 71, comma 2, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 21401

Nell'ordinamento della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dall'art. 71 del testo unico approvato con r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 - Commissione che nella giurisprudenza del giudice di legittimita' e' pacifico che, quando decide i suddetti ricorsi, ha natura di organo di giurisdizione speciale, non colpito, in quanto preesistente all'entrata in vigore della Costituzione, dal divieto stabilito dall'art. 102, secondo comma, Cost. -, le norme concernenti la sua composizione, le garanzie di indipendenza e "terzieta'", le modalita' del procedimento, l'oggetto del giudizio, la forma della decisione, e la impugnabilita' di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, confermano al di la' di ogni dubbio - alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia - la conclusione che la Commissione sia da qualificare giudice ai sensi dell'art. 23 della legge del 1953, n. 87, come tale legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. - Sulla legittimazione della Commissione 'de qua' a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, v., pur senza specifiche argomentazioni, S. nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958. In generale, sui criteri di identificazione degli organi giurisdizionali, v. inoltre S. nn. 114/1970, 12/1971 e 226/1976. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21402

Come la Corte ha costantemente affermato, la presenza nell'organo giudicante di una parte, se pure investita di funzione pubblica, contrasta con i principi costituzionali. Percio', nella specie, l'inserimento nella Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, previsto dall'art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, del direttore dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di giudizio a seguito dell'impugnazione dell'interessato, e che e' stato nel corso del giudizio stesso il contraddittore diretto del ricorrente, oltre ad alterare profondamente ed irrimediabilmente la completa ed effettiva eguaglianza assicurata alle parti dall'art. 24, secondo comma, Cost., lede sostanzialmente la garanzia di indipendenza disposta, anche per i giudici speciali, dall'art. 108, comma 2, Cost.. Ne' puo' sostenersi che tali violazioni possono essere escluse dalla mancata attribuzione al direttore dell'Ufficio centrale brevetti di un voto deliberativo, poiche' la mera presenza di una parte all'interno dell'organo giudicante e la pura possibilita' della stessa di interloquire nella fase in cui la decisione si forma pregiudicano gravemente l'imparzialita' del giudice e producono un'indebita alterazione della 'par condicio' fra le parti in causa. L'art. 71, secondo comma, del r.d. n. 1127 del 1939, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorche' essa svolge funzioni giurisdizionali. - S. nn. 2/1974 e 27/1972. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni giurisdizionali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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