Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1995

Corte cost., sent. 8 maggio 1995, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1995
Data di deposito
8 maggio 1995
Data di decisione
5 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, legge n. 396 del 15 dicembre 1990
  • art. 8, comma 1, legge n. 396 del 15 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21389

In conformita' alla giurisprudenza della Corte costituzionale, va ribadito che i "motivi di interesse generale" che rendono possibile l'espropriazione della proprieta' privata, valgono non solo ad escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente privato, ma richiedono anche che esso miri alla "soddisfazione di effettive esigenze rilevanti per la comunita'" in funzione delle quali l'utilizzazione del bene trasferito sia concreta ed attuale e non gia' meramente ipotetica. L'identificazione di tali esigenze puo' rinvenirsi nella stessa legge che prevede la potesta' ablatoria; come anche in essa puo' trovarsi definita soltanto la fattispecie astratta (a mezzo di clausola generale) che implica poi l'individuazione in concreto dei motivi di interesse generale mediante la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera da realizzarsi sull'area espropriata o da acquisire alla mano pubblica. La valutazione di costituzionalita' di siffatto requisito non tocca pero' la scelta discrezionale del legislatore (riservata alla valutazione politica e di merito del Parlamento) di perseguire proprio con lo strumento espropriativo obiettivi riconoscibili come "motivi di interesse generale" sempre che, secondo un giudizio di ragionevolezza, sia identificabile una plausibile idoneita' del mezzo al fine ovvero un'apprezzabile proporzionalita' tra l'interesse generale e lo strumento prescelto con correlativo sacrificio del proprietario dell'immobile trasferito, compensato dall'indennizzo espropriativo. - S. n. 95/1966. Sul riconoscimento dei "motivi di interesse generale" in norme di leggi (statale e regionale) prevedenti espropri, v. S. n. 44/1966 e, ancora, S. n. 95/1966. red.: G. Leo

Massima n. 21390

L'art. 8, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nel disciplinare l'espropriazione delle aree destinate alla realizzazione del sistema direzionale orientale del Comune di Roma, indica la finalita' della prevista facolta' di esproprio generalizzato concessa al Comune medesimo nella realizzazione del sistema direzionale orientale e qualifica (v. richiamo dell'art. 1 della l. n. 396 del 1990 da parte dell'art. 8, primo comma) tale realizzazione, unitamente a quella delle connesse infrastrutture, come di "preminente interesse nazionale". Ed invero e' proprio tale interesse, sotteso alla norma censurata, a giustificare il potere espropriativo, essendo in esso all'evidenza riconoscibili "i motivi di interesse generale", prescritti dal parametro invocato (art. 42, terzo comma, Cost.). Presupposto questo che e' in realta' identificabile anche per le aree a destinazione residenziale. Ed infatti - avuto riguardo allo specifico del sistema direzionale orientale ed alla dimensione dell'intervento complessivo, che esigono la dislocazione di opere pubbliche e di insediamenti a carattere direzionale per decongestionare il centro storico e per contrastarne la c.d. "terziarizzazione" - risulta chiaro, secondo la scelta operata ragionevolmente dal legislatore, che quest'ultimo ha previsto la realizzazione del predetto sistema sulla base di un radicale progetto di profonda trasformazione di un'ampia area del territorio comunale, la quale, proprio per l'entita' delle sue dimensioni, e' potenzialmente produttiva di effetti indotti su tutto il territorio comunale, e pertanto non esclude le aree residenziali dalla facolta' di esproprio generalizzato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42, comma 3, della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396). - v. S. nn. 44/1966 e 95/1966. red.: G. Leo

Massima n. 21391

L'art. 8, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nel disciplinare l'espropriazione delle aree destinate alla realizzazione del sistema direzionale orientale del Comune di Roma, presuppone come gia' avvenuta la identificazione di dette aree e non crea quindi una disparita' di trattamento tra proprietari di aree con destinazione residenziale secondo che le stesse ricadano, o meno, nella zona destinata all'attuazione del sistema direzionale orientale, in quanto la stessa non e' che una conseguenza dell'identificazione delle zone operata con il vigente strumento urbanistico. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396). - v. la precedente massima A. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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