Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1995

Corte cost., sent. 8 maggio 1995, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1995
Data di deposito
8 maggio 1995
Data di decisione
5 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5-bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 36 del 16 agosto 1974
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 88 del 29 dicembre 1975
  • art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 36 del 16 agosto 1974
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 29 del 18 novembre 1964

Parametri

Massime

Massima n. 21373

L'omissione della espressa menzione del parametro costituzionale che il giudice 'a quo' assume violato (nella specie, l'art. 14, lett. s), dello Statuto speciale per la Regione siciliana, che attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilita') puo' essere superata dalla Corte, nell'esercizio dei suoi poteri d'interpretazione della ordinanza di rimessione, quando l'autorita' rimettente lamenti, come nel caso in esame, la violazione di un limite all'esercizio della potesta' legislativa regionale di tipo esclusivo indicando, nel suo sostanziale contenuto, il principio violato. red.: A. Greco

Massima n. 21374

Tra i caratteri propri delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", qualificazione rispetto alla quale non e' preclusiva la natura temporanea delle norme medesime, rientrano - e si riscontrano nell'art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992 -: l'incisiva innovativita' del contenuto normativo, anche in considerazione delle finalita' perseguite dal legislatore in ordine a fenomeni vasti di primaria importanza nazionale; l'attinenza della disciplina ad un problema di grande rilevanza per la definizione del rapporto fra proprieta' privata e potere pubblico e, quindi, per la vita economica e sociale della comunita' intera; la loro connotazione come principi che esigono una attuazione uniforme in tutto il territorio nazionale. - In ordine alla possibilita' di qualificare come "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" anche norme di natura temporanea, v. S. nn. 497/1993, 296/1993, 493/1991 e 274/1988. Sui caratteri delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", S. nn. 296/1993, 366/1992, 356/1992, 188/1992, 493/1991, 386/1991, 349/1991, 634/1988. red.: A. Greco

Massima n. 21375

Anche se, ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge n. 62 del 1953, il sopravvenire nelle leggi statali di norme recanti principi in grado di costituire un limite all'esercizio di competenze legislative regionali comporta, come piu' volte affermato dalla Corte, nei casi di accertata e diretta incompatibilita' fra la legge regionale e quella statale, l'effetto dell'abrogazione, qualora tuttavia l'autorita' rimettente, competente a rilevare tale evenienza, affermi espressamente che le leggi regionali in esame non devono essere considerate abrogate, ragioni essenziali di certezza del diritto inducono la Corte, dinanzi ad un diretto contrasto fra disposizioni di legge regionale impugnate e principi di riforma economico-sociale stabiliti dalla legge statale, a dichiarare la illegittimita' costituzionale delle norme denunciate. - Per una applicazione del principio, v. massima B. In tema di abrogazione quale effetto della incompatibilita' fra leggi regionali e leggi statali che rechino principi costituenti limiti all'esercizio di competenze legislative regionali, v. soprattutto S. nn. 498/1993, 497/1993, 50/1991, 151/1974. red.: A. Greco

Massima n. 21376

Il criterio di determinazione dell'indennizzo dovuto all'espropriato in relazione ad aree edificabili, costituito, secondo il combinato disposto degli artt. 3 l. Reg. siciliana 29 dicembre 1975, n. 88, 4, commi primo e secondo, l. Reg. siciliana 16 agosto 1974, n. 36, e 1 l. Reg. siciliana 18 novembre 1964, n. 29, dal valore di mercato del suolo, vale a dire dal prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita, e' sostanzialmente difforme da quello, fissato dall'art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992, dato dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40 per cento, di generale applicazione a tutte le espropriazioni per l'intero territorio nazionale, ancorche' introdotto con una norma temporanea emanata in attesa di una disciplina organica della materia,nell'ambito di provvedimenti urgenti volti non solo al perseguimento di scopi economico-sociali legati al settore fondamentale dell'edilizia pubblica, ma anche al risanamento della finanza pubblica. Poiche' l'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 rientra fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali che, in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo, come quella in materia di espropriazione per pubblica utilita' (art. 14, lett. s), l'incompatibilita' fra le norme, aventi il medesimo campo di applicazione, comporta l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 l. Reg. siciliana 29 dicembre 1975, n. 88, 4, commi primo e secondo, l. Reg. siciliana 16 agosto 1974, n. 36, e 1 l. Reg. siciliana 18 novembre 1964, n. 29, nella parte in cui prevede la determinazione della indennita' di espropriazione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati, perche' in diretto contrasto con i principi di riforma economico-sociale stabiliti dalla norma statale. - Riguardo alla natura ed alla portata dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, v. S. n. 283/1993. V. anche massima C. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 3 della legge della regione siciliana 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), dall'art. 4, commi primo e secondo, della legge della regione siciliana 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) e dall'art. 1 della legge della regione siciliana 18 novembre 1964, n. 29 (Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche), nella parte in cui prevede la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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