Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1995

Corte cost., sent. 4 maggio 1995, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1995
Data di deposito
4 maggio 1995
Data di decisione
4 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:143

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 7, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21364

Nel giudizio incidentale di costituzionalita', non possono essere presi in considerazione profili della questione prospettati solo nella memoria della parte privata, dovendo l'esame della Corte essere circoscritto a quelli dedotti dal giudice 'a quo'. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21365

La capacita' contributiva, quale idoneita' alla obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposizione e' collegata, va, in linea di principio, ravvisata in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita' sotto il profilo della arbitrarieta' ed irrazionalita'. - Giurisprudenza consolidata: v. S. n. 42/1992. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21366

Il tributo del sei per mille istituito per l'anno 1992 sui depositi bancari e postali e' un'imposta straordinaria connotata da modalita' eccezionali ed inserita in un contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un peculiare indice di capacita' contributiva, incide sui depositi stessi con un'aliquota invero di contenuta entita', tale da non potersi ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del soggetto. In relazione a siffatte caratteristiche non puo', pertanto, dirsi che il legislatore abbia travalicato i limiti del discrezionale apprezzamento al medesimo spettante; tanto piu' che trattasi di un'imposizione 'una tantum' e, quindi, tale da non alterare, secondo un canone valutativo altra volta fatto proprio dalla Corte, il sistema tributario considerato in tutte le sue componenti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - prospettata in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo che il prelievo presenterebbe le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un reddito effettivo, in contrasto con il principio di capacita' contributiva). - S. n. 159/1985. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21367

La peculiare configurazione dell'imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari e postali, istituita per l'anno 1992, e' ancorata all'esigenza di individuare un meccanismo di immediato accertamento e di agevole riscossione dell'imposta medesima. Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettivita' e tutela delle ragioni del contribuente, il legislatore ha assunto i saldi contabili, alla data del 9 luglio 1992, come normalmente rappresentativi di mezzi patrimoniali propri del titolare del conto, ed espressivi, percio', di quella ricchezza che, in se', puo' ben essere reputata indice di capacita' contributiva. Ma anche a considerare casi di eventuale non coincidenza fra titolare del deposito ed effettivo titolare dei mezzi finanziari depositati, non per questo puo' dirsi venir meno il detto presupposto della capacita' contributiva, trattandosi di imposta che colpisce il bene indice della ricchezza nella sua oggettivita' e che, pertanto, non irragionevolmente e' posta a carico di colui che ne risulta detentore, indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali trovera' definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - prospettata in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo della dedotta incidenza del prelievo su saldi contabili astratti). - v. S. n. 574/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21368

Il tributo straordinario del sei per mille sui depositi bancari e postali non puo' dirsi illegittimo per il carattere proporzionale, anziche' progressivo, dell'imposizione cui da' luogo, giacche' il principio di progressivita' e' da rapportare al complesso del sistema tributario e non invece a ciascun tributo, venendo cosi', in definitiva, a governare le imposte personali. Quanto, poi, all'assunto che la norma avrebbe colpito risparmi in gran misura di minima entita' lasciando inalterati patrimoni piu' cospicui, investiti in utilizzi piu' remunerativi, la censura, per trovare ingresso in sede di giudizio di costituzionalita', avrebbe dovuto precisare i termini della diversa disciplina che si intende porre a comparazione con quella denunciata: la mancanza di indicazioni al riguardo non consente ne' di apprezzare di quali fattispecie si tratti, ne' di valutare quali siano le ragioni per le quali esse siano rimaste al di fuori della disciplina denunciata, ne' di verificare il rapporto che eventualmente possa intercorrere fra le due normative in comparazione, alla stregua, oltretutto, del principio secondo il quale, nel giudizio di costituzionalita', il riequilibrio delle situazioni avviene attraverso il ripristino della normativa generale e non attraverso l'estensione delle discipline derogatorie. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - v. S. n. 263/1994; nel senso che la capacita' contributiva esige che a situazioni diverse facciano riscontro trattamenti tributari diseguali, S. n. 120/1972. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21369

L'imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari e postali non e' censurabile sotto il profilo che solo ai possessori di scritture contabili sarebbe consentita la prova dell'effettiva entita' del saldo disponibile alla data del 9 luglio 1992: la infondatezza della doglianza discende dall'errato presupposto interpretativo dal quale il remittente muove, consistente nel riferire la previsione normativa ai contribuenti, anziche' alle aziende di credito, tenute ad operare la ritenuta, per l'appunto, sui saldi risultanti dalle loro scritture contabili. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21370

L'art. 47 Cost. ("La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme ...") contiene soltanto un principio programmatico al quale deve ispirarsi il legislatore ordinario, ma non puo' certo impedire al medesimo di emanare, in materia finanziaria, quelle norme giuridiche che siano volte a disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio: cio' che non e' dato riscontrare nel caso dell'imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari e postali istituita per l'anno 1992. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - in riferimento all'art. 47 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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