Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1995
Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 21811
Per accertare se una legge tributaria retroattiva comporti violazione del principio della capacita' contributiva, occorre verificare, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva, violando cosi' l'art. 53 Cost. - v. S. n. 315/1994 red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21812
In mancanza di argomentazioni e profili nuovi, che inducano a diverso avviso, va riaffermato che la retroattivita' conferita dal legislatore al regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non contrasta con l'art. 53 Cost., giacche' appare sorretta da un elemento di prevedibilita' dell'imposta non privo di significato, quanto alla verifica della permanenza della capacita' contributiva, specie a tener conto del breve lasso di tempo entro il quale tale retroattivita' e' destinata ad operare. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma nono, L. 30 dicembre 1991, n. 413). - v. S.n. 315/1994 red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21813
Secondo un principio emergente dalla giurisprudenza costituzionale, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione degli indici concretamente rivelatori di ricchezza da assumere a presupposto dell'imposizione tributaria, salvo il limite dell'arbitrarieta' e dell'irragionevolezza, e comunque dell'esigenza del pari trattamento quando sussista identita' nelle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21815
Diversamente dalle plusvalenze derivanti da cessioni negoziali estranee a procedimenti ablatori, le plusvalenze derivanti da epsropriazione o cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi erano e sono escluse dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sicche' non puo' reputarsi irragionevole, ne' ingiustificato, che la legge n. 413 del 1991 abbia retroattivamente assoggettato ad imposta sul reddito le plusvalenze del secondo tipo, in quanto non soggette ad INVIM. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma nono, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sotto il profilo del diverso trattamento riservato ai due tipi di plusvalenze). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari con la ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 9, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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