Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1995

Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1995
Data di deposito
19 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 21811

Per accertare se una legge tributaria retroattiva comporti violazione del principio della capacita' contributiva, occorre verificare, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva, violando cosi' l'art. 53 Cost. - v. S. n. 315/1994 red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21812

In mancanza di argomentazioni e profili nuovi, che inducano a diverso avviso, va riaffermato che la retroattivita' conferita dal legislatore al regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non contrasta con l'art. 53 Cost., giacche' appare sorretta da un elemento di prevedibilita' dell'imposta non privo di significato, quanto alla verifica della permanenza della capacita' contributiva, specie a tener conto del breve lasso di tempo entro il quale tale retroattivita' e' destinata ad operare. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma nono, L. 30 dicembre 1991, n. 413). - v. S.n. 315/1994 red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21813

Secondo un principio emergente dalla giurisprudenza costituzionale, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione degli indici concretamente rivelatori di ricchezza da assumere a presupposto dell'imposizione tributaria, salvo il limite dell'arbitrarieta' e dell'irragionevolezza, e comunque dell'esigenza del pari trattamento quando sussista identita' nelle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21815

Diversamente dalle plusvalenze derivanti da cessioni negoziali estranee a procedimenti ablatori, le plusvalenze derivanti da epsropriazione o cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi erano e sono escluse dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sicche' non puo' reputarsi irragionevole, ne' ingiustificato, che la legge n. 413 del 1991 abbia retroattivamente assoggettato ad imposta sul reddito le plusvalenze del secondo tipo, in quanto non soggette ad INVIM. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma nono, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sotto il profilo del diverso trattamento riservato ai due tipi di plusvalenze). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari con la ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 9, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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