Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1995

Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1995
Data di deposito
6 aprile 1995
Data di decisione
23 marzo 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 22070

Attraverso il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale non puo' richiedersi una sorta di revisione in grado ulteriore dell'interpretazione offerta dalla Cassazione, giacche' si attribuirebbe alla Corte costituzionale un ruolo di giudice della impugnazione che non le compete; quando, invece, il giudice 'a quo' assuma tale interpretazione in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinche' controlli la compatibilita' dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 67 della legge fallimentare, nella parte in cui - secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione - fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria). v. S. nn. 271/1991, 456/1989; O. nn. 410/1994, 44/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22071

Non e' lesivo del precetto dell'eguaglianza il consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione che - in caso di fallimento consecutivo a precedente amministrazione controllata - fa risalire all'inizio di quest'ultima il 'dies a quo' del "periodo sospetto" rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria: identica, infatti, nella sua essenza, e' la patologia dell'impresa che e' alla base del fallimento e dell'amministrazione controllata sfociata nel fallimento (pur se piu' favorevole era la prognosi 'ex ante' formulata nel secondo caso) e tale comune denominatore rende non irragionevole l'equiparazione delle due vicende procedurali agli effetti dei termini revocatori. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 67 della legge fallimentare). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22072

L'interpretazione data all'art. 67 della legge fallimentare della Cassazione, secondo cui - ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria - gli effetti della dichiarazione di fallimento susseguente ad amministrazione controllata debbono farsi risalire a quest'ultima, non lede il diritto di difesa del convenuto in revocatoria, giacche' - secondo la stessa Cassazione - non comporta, sul piano soggettivo, alcuna presunzione di consapevolezza, da parte del creditore beneficiario dell'atto revocando, in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza all'epoca in cui l'atto fu compiuto, essendo invece l'accertamento della consapevolezza ( o della non consapevolezza) soggetto al regime dell'onere probatorio risultante dai commi primo e secondo dell'art. 67 della legge fallimentare, senza che alcuna presunzione - in un senso o nell'altro - possa dedursi dalla prognosi espressa nel decreto di ammissione all'amministrazione controllata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 67, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22073

L'interpretazione dell'art. 67 della legge fallimentare che, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria, fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, non e' in contrasto con l'art. 41 Cost., giacche' la lamentata incidenza negativa sul mercato derivante dalla regola suddetta rientra nel non irragionevole bilanciamento - discrezionalmente operato dal legislatore .- con l'utilita' sociale correlata all'esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato stesso e con la parita' di trattamento di tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di costituzionalita'dell'art. 67, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - v. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Milano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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