Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1995

Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1995
Data di deposito
6 aprile 1995
Data di decisione
23 marzo 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:107

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 67 del 18 marzo 1993
  • art. 1, comma 6, decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22064

L'imposizione ai cittadini "non mutuati" - per gli anni 1984 e 1985 - di un contributo di malattia pari al 5, 50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF, senza alcun limite di massimale, riguarda un contesto temporale connotato da disarmonie e incoerenze fra le varie disposizioni in materia di prelievo contributivo, dovute all'assenza di criteri di omogenea ripartizione degli oneri e giustificabili alla luce del criterio di gradualita' nel progressivo transito dal vecchio sistema mutualistico a quello contributivo generale; deve, percio', escludersi la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., tanto piu' in quanto il giudice 'a quo' non indica - ne' si vede come potrebbe individuare - un puntuale 'tertium comparationis' da assumere per la prospettata disparita' di trattamento "rispetto agli altri contribuenti". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma sesto, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, conv. nella l. 18 maggio 1993, n. 67). - Sulle incoerenze e le disarmonie normative relative alla contribuzione sanitaria e sulla necessita' di un sistema di entrata univoco e certo, v. S. nn. 167/1986, 431/1987. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22065

Il principio di progressivita' enunciato dall'art. 53 Cost. concerne l'ordinamento tributario nel suo complesso, ma non vieta che i singoli tributi possano ispirarsi a criteri diversi, onde - a prescindere dal problema della natura tributaria o meno del contributo di malattia - deve comunque escludersi che contrasti con il suddetto principio l'imposizione ai cittadini "non mutuati", per gli anni 1984 e 1985, di un contributo di malattia pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di costituzionlita' dell'art. 1, comma sesto, del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, conv. nella l. 18 marzo 1993 n. 67). - Sul principio di progressivita' tributaria (e i suoi limiti ) v. S. nn. 159/1985, 263/1994; sulla natura del contributo di malattia, la Corte ha in varie occasioni escluso la sussistenza di caratteristiche tributarie "certe", ma di recente ha riscontrato nella sua disciplina gli elementi di fondo che connotano le leggi "tributarie" (sottratte alla possibilita' di 'referendum' abrogativo): in tal senso, v. S. n. 2/1995. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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