Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1995
Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1995
- Data di deposito
- 6 aprile 1995
- Data di decisione
- 23 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:107
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 67 del 18 marzo 1993
- art. 1, comma 6, decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22064
L'imposizione ai cittadini "non mutuati" - per gli anni 1984 e 1985 - di un contributo di malattia pari al 5, 50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF, senza alcun limite di massimale, riguarda un contesto temporale connotato da disarmonie e incoerenze fra le varie disposizioni in materia di prelievo contributivo, dovute all'assenza di criteri di omogenea ripartizione degli oneri e giustificabili alla luce del criterio di gradualita' nel progressivo transito dal vecchio sistema mutualistico a quello contributivo generale; deve, percio', escludersi la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., tanto piu' in quanto il giudice 'a quo' non indica - ne' si vede come potrebbe individuare - un puntuale 'tertium comparationis' da assumere per la prospettata disparita' di trattamento "rispetto agli altri contribuenti". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma sesto, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, conv. nella l. 18 maggio 1993, n. 67). - Sulle incoerenze e le disarmonie normative relative alla contribuzione sanitaria e sulla necessita' di un sistema di entrata univoco e certo, v. S. nn. 167/1986, 431/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22065
Il principio di progressivita' enunciato dall'art. 53 Cost. concerne l'ordinamento tributario nel suo complesso, ma non vieta che i singoli tributi possano ispirarsi a criteri diversi, onde - a prescindere dal problema della natura tributaria o meno del contributo di malattia - deve comunque escludersi che contrasti con il suddetto principio l'imposizione ai cittadini "non mutuati", per gli anni 1984 e 1985, di un contributo di malattia pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di costituzionlita' dell'art. 1, comma sesto, del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, conv. nella l. 18 marzo 1993 n. 67). - Sul principio di progressivita' tributaria (e i suoi limiti ) v. S. nn. 159/1985, 263/1994; sulla natura del contributo di malattia, la Corte ha in varie occasioni escluso la sussistenza di caratteristiche tributarie "certe", ma di recente ha riscontrato nella sua disciplina gli elementi di fondo che connotano le leggi "tributarie" (sottratte alla possibilita' di 'referendum' abrogativo): in tal senso, v. S. n. 2/1995. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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