Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1995
Corte cost., sent. 31 marzo 1995, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1995
- Data di deposito
- 31 marzo 1995
- Data di decisione
- 22 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Lombardia n. 61 del 30 novembre 1984
- art. 56, legge della Regione Lombardia n. 64 del 26 ottobre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 22060
Le norme regionali della Lombardia che prevedono il pagamento di "diritti veterinari a tariffa" per il controllo sanitario degli animali da macello e l'ispezione delle carni nei mattatoi, non sono in contrasto con principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), giacche' - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - dalla disciplina statale di settore (e, in particolare, dall'art. 61 del t.u. delle leggi sanitarie) non e' dato ricavare una regola di gratuita' delle prestazioni e certificazioni veterinarie prescritte ai fini della commercializzazione e destinazione al consumo delle carni, trattandosi di prestazioni richieste dagli operatori economici privati nel proprio interesse, anche se coinvolgono l'interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni poste da norme igienico-sanitarie. Ne' la normativa regionale e' censurabile in riferimento all'art. 119 Cost., in quanto non configura un tributo regionale la percezione di un compenso, sia pure con la tariffa determinata dall'amministrazione secondo i criteri fissati dalla legge, a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 56, L. Reg. Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, come sostituito dall'art. 7, L. regionale 30 novembre 1984 n. 61). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze