Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1995
Corte cost., ord. 30 marzo 1995, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1995
- Data di deposito
- 30 marzo 1995
- Data di decisione
- 20 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22018
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' inammissibile l'intervento di enti associativi (nella specie, Unione italiana delle associazioni venatorie e Federazione italiana della caccia) che non hanno assunto la qualita' di parte nel giudizio 'a quo'. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22019
L'uso dei cani nell'esercizio della caccia non e' vietato: infatti - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - la sua liceita' e' chiaramente desumibile sia dalla legge quadro n. 157 del 1992 (in quanto essa prevede l' individuazione di zone e periodi per l'addestramento dei cani, vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio ed esclude la possibilita' di sequestro del cane, al pari dei richiami vivi autorizzati) sia dalla legge regionale veneta n. 50 del 1993 (applicabile al fatto oggetto del giudizio 'a quo'), il cui art. 14 espressamente prevede che "il cacciatore puo' servirsi come ausilio di cani...". Ne' a diversa conclusione puo' indurre il divieto di usare mezzi diretti all'abbattimento non elencati nell'art. 13 della suddetta legge quadro, non essendo tale divieto estensibile ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma primo, lett. h), e dell'art. 13, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui - secondo l'interpretazione del giudice rimettente - vieterebbero e sanzionerebbero penalmente l'impiego dei cani nell'esercizio dell'attivita' venatoria). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze