Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/1995
Corte cost., ord. 1° marzo 1995, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/1995
- Data di deposito
- 1° marzo 1995
- Data di decisione
- 22 febbraio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- SPAGNOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 10, lett. e), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 21914
Solo in seguito alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (sulla definizione e disciplina della professione di psicologo e la istituzione del correlativo albo) le prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia possono essere considerate specialistiche. Si giustifica percio', in base alla distinzione - operata a monte dal legislatore, ai fini dell'I.R.P.E.F., e non messa in discussione dal giudice 'a quo' - tra spese per cure generiche, non deducibili (se non in misura limitata e a determinate condizioni), e spese per cure specialistiche, integralmente ed incondizionatamente invece deducibili, che le spese di psicoanalisi e psicoterapia sostenute negli anni d'imposta anteriori al 1989 - a differenza di quelle sostenute successivamente - non possano rientrare nel beneficio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32, Cost., degli artt. 10, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 10, lett. e, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze