Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1995

Corte cost., ord. 1° marzo 1995, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
74/1995
Data di deposito
1° marzo 1995
Data di decisione
22 febbraio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
SPAGNOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:74

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21914

Solo in seguito alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (sulla definizione e disciplina della professione di psicologo e la istituzione del correlativo albo) le prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia possono essere considerate specialistiche. Si giustifica percio', in base alla distinzione - operata a monte dal legislatore, ai fini dell'I.R.P.E.F., e non messa in discussione dal giudice 'a quo' - tra spese per cure generiche, non deducibili (se non in misura limitata e a determinate condizioni), e spese per cure specialistiche, integralmente ed incondizionatamente invece deducibili, che le spese di psicoanalisi e psicoterapia sostenute negli anni d'imposta anteriori al 1989 - a differenza di quelle sostenute successivamente - non possano rientrare nel beneficio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32, Cost., degli artt. 10, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 10, lett. e, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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