Corte costituzionale
Ordinanza n. 525/1995
Corte cost., ord. 28 dicembre 1995, n. 525
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 525/1995
- Data di deposito
- 28 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:525
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 402 del 5 ottobre 1993
- art. 102, comma 3, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 22025
Manifesta inammissibilita' della questione, perche' avente ad oggetto una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 440/1994 e O. n. 233/1995. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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