Corte costituzionale

Ordinanza n. 522/1995

Corte cost., ord. 28 dicembre 1995, n. 522

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
522/1995
Data di deposito
28 dicembre 1995
Data di decisione
15 dicembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:522

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21979

Manifesta infondatezza della questione, in quanto la norma di cui si chiede l'introduzione con una sentenza additiva risulta gia' compresa nel contenuto della disposizione impugnata, dato che l'incompatibilita' tra le posizioni difensive di piu' imputati nello stesso processo - la quale e' alla base del divieto espressamente formulato nell'art. 106, primo co., cod. proc. pen., posto a presidio della effettivita' della difesa - deve ritenersi altresi' sussistente nell'ipotesi in cui il coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore dell'altro imputato. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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