Corte costituzionale
Ordinanza n. 522/1995
Corte cost., ord. 28 dicembre 1995, n. 522
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 522/1995
- Data di deposito
- 28 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:522
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21979
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la norma di cui si chiede l'introduzione con una sentenza additiva risulta gia' compresa nel contenuto della disposizione impugnata, dato che l'incompatibilita' tra le posizioni difensive di piu' imputati nello stesso processo - la quale e' alla base del divieto espressamente formulato nell'art. 106, primo co., cod. proc. pen., posto a presidio della effettivita' della difesa - deve ritenersi altresi' sussistente nell'ipotesi in cui il coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore dell'altro imputato. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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