Corte costituzionale
Ordinanza n. 512/1995
Corte cost., ord. 18 dicembre 1995, n. 512
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 512/1995
- Data di deposito
- 18 dicembre 1995
- Data di decisione
- 11 dicembre 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:512
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21938
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per il compimento delle indagini riaperte a seguito di revoca di sentenza di non luogo a procedere stabilisce un termine improrogabile non superiore a sei mesi, in quanto, ribadito che la previsione di un limite cronologico per lo svolgimento delle indagini preliminari risponde alla duplice necessita' di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di garantire le condizioni di chi a tali indagini e' assoggettato, e che pertanto, cio' non costituisce ostacolo al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, non e' irragionevole che , per il caso di riapertura delle indagini conseguenti alla revoca della sentenza di non luogo a procedere, venga previsto un diverso regime, sia rispetto all'art. 406 del codice di procedura penale che consente la proroga del termine di durata delle indagini preliminari, sia rispetto all'art. 407 del codice di procedura penale, che per alcune categorie di delitti (alle quali appartiene il delitto per il quale procede il giudice 'a quo') prevede un termine annuale, poiche' la revoca di un provvedimento di non luogo a procedere (nel caso di specie, una sentenza di proscioglimento) costituisce adeguato elemento ostativo a sottoporre il prosciolto al regime ordinario previsto per le indagini compiute per la prima volta, tanto piu' in considerazione della possibilita' di utilizzare le prove acquisite prima della sentenza suddetta. - V. O. nn. 48/1993 e 485/1993. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 30 gennaio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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