Corte costituzionale
Ordinanza n. 511/1995
Corte cost., ord. 18 dicembre 1995, n. 511
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 511/1995
- Data di deposito
- 18 dicembre 1995
- Data di decisione
- 11 dicembre 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:511
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21948
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 386, in quanto - postoche' la 'ratio' della disposizione impugnata consiste nella finalita' deflattiva dei procedimenti penali aventi ad oggetto la violazione della disciplina degli assegni bancari e, contemporaneamente, nella tutela del bene giuridico della pubblica fede attraverso la previsione disincentivante di dover corrispondere, oltre all'importo dell'assegno, anche gli accessori (interessi, penale e spese per il protesto), indipendentemente dalla richiesta del creditore ed anche in presenza di remissione del debito - il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore appare ragionevole in relazione a comportamenti che destano minore allarme sociale perche' seguiti dal pagamento della somma capitale e degli accessori; non e' fondatamente deducibile alcuna disparita' di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui il risarcimento del danno e' valutato come mera circostanza del reato, essendo incomparabili le situazioni confrontate; non e' ravvisabile alcuna lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, non sussistendo un vincolo costituzionale che limiti a determinate fattispecie nominate la discrezionalita' del legislatore nella previsione di nuove ipotesi di condizioni di procedibilita'. - S. n. 203/1993; O. n. 370/1995. red.: Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Venezia, sez. distaccata di Mestre, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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