Corte costituzionale
Ordinanza n. 491/1995
Corte cost., ord. 20 novembre 1995, n. 491
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 491/1995
- Data di deposito
- 20 novembre 1995
- Data di decisione
- 8 novembre 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:491
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, n. 9, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
- art. 9, comma 4, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
- art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 7 del 26 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21835
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - V. S. n. 162/1995. red.: G. Leo
Massima n. 21836
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 162/1995. red.: G. Leo
Massima n. 21837
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, limitandosi la norma censurata ad affermare che le cause di ineleggibilita' a consigliere comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme". - V., pure, S. n. 162/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), già dichiarato illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 162 del 1995;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 162 del 1995;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica);
questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
Il Presidente e redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze