Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/1995

Corte cost., ord. 20 novembre 1995, n. 491

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
491/1995
Data di deposito
20 novembre 1995
Data di decisione
8 novembre 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:491

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, n. 9, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
  • art. 9, comma 4, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
  • art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 7 del 26 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21835

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - V. S. n. 162/1995. red.: G. Leo

Massima n. 21836

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 162/1995. red.: G. Leo

Massima n. 21837

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, limitandosi la norma censurata ad affermare che le cause di ineleggibilita' a consigliere comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme". - V., pure, S. n. 162/1995. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), già dichiarato illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 162 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 162 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica);

questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente e redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze