Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1995

Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
44/1995
Data di deposito
13 febbraio 1995
Data di decisione
6 febbraio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 137, legge n. 89 del 16 febbraio 1913

Parametri

Massime

Massima n. 21230

Gli importi delle sanzioni pecuniarie, quali nella specie quelli dell'ammenda, attualmente previsti dalla legge notarile n. 89 del 1913 per violazioni disciplinari e non piu' adeguati a partire dal d.l. n. 528 del 1948 - ne', peraltro soggetti, ex art. 12, l. n. 689 del 1981, alla rivalutazione delle sanzioni amministrative disposta dall'art. 10, stessa legge - non possono essere modificati dalla Corte, cui non e' dato di sostituire la propria valutazione a quella del legislatore nelle discrezionali scelte, ad esso spettanti, sia per la determinazione dei precetti sia quanto al tipo che all'entita' delle rispettive sanzioni. Fermo restando che l'intervento legislativo, preannunciato dai progetti di revisione in corso di elaborazione, e che si auspica tempestivo, dovra' comunque rispettare i criteri generali di ragionevole proporzionalita' e adeguatezza, gia' dalla Corte indicati nella propria giurisprudenza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 137, l. 16 febbraio 1913, n. 89, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. nn. 25/1994, 341/1994, 297/1993, 409/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal Tribunale di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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