Corte costituzionale
Ordinanza n. 431/1995
Corte cost., ord. 12 settembre 1995, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 431/1995
- Data di deposito
- 12 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:431
Norme oggetto del giudizio
- art. 223, codice penale militare di pace
- art. 37, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 222, codice penale militare di pace
- art. 224, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 22758
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in difetto di nuove o diverse argomentazioni, in quanto, come gia' deciso dalla Corte, implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 298/1995. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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