Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1995

Corte cost., ord. 12 settembre 1995, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
431/1995
Data di deposito
12 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:431

Norme oggetto del giudizio

  • art. 223, codice penale militare di pace
  • art. 37, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 222, codice penale militare di pace
  • art. 224, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 22758

Manifesta inammissibilita' delle questioni, in difetto di nuove o diverse argomentazioni, in quanto, come gia' deciso dalla Corte, implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 298/1995. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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